Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41835 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
NOME NOME a Triggiano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Triggiano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Triggiano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte di Appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugNOME, i ricorsi e le conclusioni depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 novembre 2023, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare di Palermo in data 20 dicembre 2022, ha condanNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e NOME COGNOME nei termini indicati nel dispositivo di sentenza.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione e per l’effetto è stato condanNOME alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva.
La Corte territoriale, con una motivazione connotata da mere formule di stile, avrebbe fondato il riconoscimento della recidiva esclusivamente in considerazione della temporalità dell’ultima condanna riportata dall’imputato senza tenere conto della data di commissione del reato per il quale il COGNOME ha riportato detta condanna (28/11/2014), della qualità delle condotte e del loro grado di offensività nonché della distanza temporale tra i fatti.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, rapina, ricettazione e danneggiamento seguito da incendio e per l’effetto è stato condanNOME alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 27 e 101 Cost., 62-bis e 133 cod. pen. e carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio in misura superiore al minimo edittale.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, rapina, ricettazione, furto, tentato furto nonché detenzione e porto di arma da sparo e per l’effetto è stato condanNOME alla pena di anni 5, mesi 2 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio in misura superiore al minimo edittale e violazione del principio della funzione rieducativa della pena.
La Corte territoriale, con motivazione apparente, ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice esclusivamente in considerazione della gravità del fatto, senza specificare le ragioni di questa valutazione e senza tenere conto del corretto comportamento processuale del ricorrente, il quale ha ammesso le sue responsabilità e rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità.
NOME COGNOME, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso avverso la sentenza con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, rapina, ricettazione, furto nonché detenzione e porto di arma da sparo e per l’effetto è stato condanNOME alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
5.1. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui al capo 10).
I giudici di appello, con motivazione scarna e generica, hanno ritenuto inattendibile quanto dichiarato dal coimputato COGNOME in ordine all’estraneità dello COGNOME alla commissione della rapina, senza fornire adeguata motivazione delle ragioni poste a fondamento di tale valutazione ed indicare un motivo plausibile per il quale il COGNOME avrebbe dovuto mentire per scagionare il ricorrente.
È stato, inoltre, rimarcato dalla difesa che le conversazioni intercettate nel corso delle indagini, a causa della loro genericità e riferibilità a molteplici episodi, non avrebbero fornito alcun elemento da cui desumere il coinvolgimento dello COGNOME nella perpetrazione della rapina, genericità che avrebbero indotto il Pubblico Ministero a chiedere l’assoluzione del ricorrente in relazione al reato di cui al capo ic).
5.2. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
I giudici di merito hanno rigettato la richiesta difensiva esclusivamente in considerazione della gravità della condotta senza tenere conto del ruolo marginale e dell’incensuratezza dello COGNOME, elementi che sono stati successivamente ritenuti idonei a cagionare una rivalutazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione in senso più favorevole al ricorrente.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei loro difensori, propongono ricorso avverso la sentenza con cui sono stati ritenuti responsabili dei reati rispettivamente contestati (associazione a delinquere, rapina e porto di arma da sparo per NOME COGNOME, rapina e porto di arma da sparo per NOME COGNOME) e
per l’effetto sono stati condannati il primo alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa ed il secondo alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 667,00 di multa.
I ricorrenti, con l’unico motivo di impugnazione, lamentano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati.
La Corte di merito, limitandosi a prendere atto della intervenuta rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità, senza indicare le ragioni e gli elementi di prova posti a base della deliberazione, si sarebbe sottratta al potere-dovere di valutare in concreto la vicenda oggetto di giudizio.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte territoriale ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione.
7.1. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 129 e 599-bis cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato ed alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.
7.2. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto descritto al capo 14 nel reato di furto.
7.3. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio in misura superiore al minimo edittale.
7.4. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
7.5. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte territoriale ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 6, mesi 2 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 129 e 546 cod. proc. pen. nonché 62-bis, 69, 81 e 133 cod. pen. conseguente alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.
I difensori del ricorrente COGNOME, in data 01 ottobre 2024, hanno depositato conclusioni scritte con le quali hanno insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i ricorsi proposti dagli imputati sono inammissibili per le ragioni che seguono.
L’unico motivo dedotto dal ricorrente COGNOME è aspecifico e non consentito in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di medesime doglianze inerenti al riconoscimento della recidiva già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
L’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità (vedi pag. da 24 a 26 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale, con percorso argomentativo articolato e approfondito, ha correttamente valutato come la “continua dedizione ad attività predatorie” resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal COGNOME renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore, in considerazione della non occasionalità della ricaduta nel delitto, fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza, con conseguente aspecificità del ricorso.
L’unico motivo dedotto dal ricorrente COGNOME è generico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività del trattamento sanzioNOMErio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.
Il ricorso è, pertanto, privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett c) cod. proc. pen.; questa Corte ha stabilito, in proposito, che l’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fat o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01).
L’unico motivo dedotto dal ricorrente COGNOME, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, non è consentito in sede di legittimità.
Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l’oggettiva gravità della condotta “esplicatasi in un contesto plurisoggettivo organizzato, di notte, con uso di armi” (vedi pag. 35 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità.
Deve esser, peraltro, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell’osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).
Ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, COGNOME, non massimata).
Il primo motivo dell’impugnazione proposta dal ricorrente COGNOME è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
5.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente ha commesso il reato di rapina di cui al capo 10) a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 76 ad 82 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
5.2. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senz confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito,con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
5.2. Deve essere, inoltre, ribadito che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi,Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017,dzh’,” ,l8, COGNOME, Rv. 272558 e da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata), così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi,Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata).
La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti’ un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi,Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata).
Nel caso di specieil ricorrente non ha rappresentato la divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si è limitato a obiettare circa l’efficacia dimostrativa di un suo coinvolgimento nella commissione del reato di rapina in considerazione dell’asserita genericità di tali captazioni, sicché devono ritenersi non consentite le censure sviluppate nel
motivo di ricorso stante l’assenza di travisamento del contenuto delle intercettazioni da parte dei giudici di merito.
Il secondo motivo dedotto dal ricorrente NOME non è consentito.
La Corte territoriale ha ritenuto corretta la determinazione del primo giudice, valorizzando l’oggettiva gravità dei fatti, l’assenza di resipiscenza nel giudizio di appello e la mancanza di elementi favorevoli a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti (vedi pag. 83 della sentenza impugnata).
Il giudizio di equivalenza è fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02).
L’unico motivo di ricorso dedotto da NOME COGNOME e NOME COGNOME è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che, avendo i ricorrenti rinunciato ai motivi di appello inerenti alla responsabilità, la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile su tali capi (vedi pagg. da 87 ad 89 della sentenza impugnata).
Il Collegio intende, infatti, dare seguito al principio di diritto secondo cui la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi e 2, – -‘ n -à; d’appello rinunciati (vedi Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014,YFerlito, Rv. 26268201; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006 – 01; da ultimo,Sez. 2, n. 30589 del 29/03/2023, COGNOME, non massimata e Sez. 3, n. 35112 del 29/05/2024, Annunziata, non massimata).
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al
contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie.
Nel cd. patteggiamento della pena in appello, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata non eccepita nel caso di specie – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2024
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Il Presidente