Ricorso inammissibile: quando i motivi sono troppo generici
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, è soggetto a regole precise. Non basta essere in disaccordo con una sentenza di secondo grado per ottenere una revisione del caso. Con l’ordinanza n. 40412/2024, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici, non specifici e manifestamente infondati. Questo caso offre uno spaccato chiaro dei requisiti necessari per un’impugnazione efficace.
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che lo condannava per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 e per lesioni. I motivi del ricorso si concentravano su tre punti: la mancata esclusione della recidiva, l’eccessività dell’aumento di pena per la continuazione e la mancata applicazione di pene sostitutive.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado, presentava ricorso per Cassazione articolando tre diverse doglianze. In primo luogo, contestava la decisione della Corte d’Appello di non escludere la recidiva, ritenendo la motivazione insufficiente. In secondo luogo, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’aumento di pena applicato per il reato di lesioni, commesso in continuazione con il primo. Infine, criticava la scelta dei giudici di merito di non concedergli le pene sostitutive alla detenzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione netta della inconsistenza di tutti e tre i motivi di ricorso presentati.
Le motivazioni della Corte: un’analisi punto per punto
La Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente, evidenziando le carenze di ciascun motivo e spiegando perché non potessero trovare accoglimento in sede di legittimità.
Il Primo Motivo sulla Recidiva: Genericità e Mancato Confronto
La Corte ha definito la doglianza sulla recidiva come ‘aspecifica’. Questo significa che il ricorrente non si è confrontato realmente con le argomentazioni logiche e coerenti esposte nella sentenza impugnata. Invece di contestare specifici passaggi o errori nel ragionamento dei giudici d’appello, si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo generico. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione; un motivo ‘aspecifico’ non le permette di svolgere tale funzione.
Il Secondo Motivo sull’Aumento di Pena: il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza
Riguardo all’aumento di pena per la continuazione, la Corte ha giudicato il motivo ‘manifestamente infondato’. La sentenza della Corte d’Appello, infatti, aveva argomentato in modo diffuso e completo sul ‘quantum’ della pena, giustificando la misura dell’aumento applicato. Poiché la motivazione era presente, logica e adeguata, non sussisteva alcuna violazione di legge o vizio di motivazione censurabile in Cassazione.
Il Terzo Motivo sulle Pene Sostitutive
Anche il terzo motivo è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha sottolineato che la decisione di non applicare le pene sostitutive era stata puntualmente giustificata dai giudici di merito. Questi ultimi avevano basato la loro scelta su ‘specifici criteri fattuali’ che sostenevano la non meritevolezza del beneficio da parte dell’imputato. Tali valutazioni, essendo basate su elementi di fatto, sono ‘insindacabili’ in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: per accedere al giudizio di Cassazione, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, siano essi violazioni di legge o difetti di motivazione, e confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dai giudici di merito. Un ricorso inammissibile, come in questo caso, non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il motivo di ricorso sulla recidiva è stato respinto?
È stato respinto perché considerato ‘aspecifico’, ovvero generico. Il ricorrente non si è confrontato in modo critico e puntuale con le argomentazioni logiche e coerenti fornite dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
Per quale ragione la Corte ha ritenuto infondato il motivo sull’aumento di pena per la continuazione?
La Corte lo ha ritenuto ‘manifestamente infondato’ perché la sentenza d’appello aveva già ampiamente e adeguatamente motivato la quantificazione dell’aumento di pena (il ‘quantum’), rendendo la censura del ricorrente priva di fondamento.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso che denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4, 5);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa l’aumento applicato per la continuazione con il reato di lesioni è manifestamente infondato dal momento che la Corte argomenta diffusamente in ordine al quantum (v. pag. 5);
Ritenuto che anche il terzo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato dal momento che i criteri che ne hanno sostenuto la non meritevolezza sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d’appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024