Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di impugnazioni penali, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo i confini dei motivi che possono essere presentati dinanzi alla Suprema Corte. La decisione riguarda un caso di reati fiscali e offre importanti spunti sulla coerenza che deve esistere tra i motivi di appello e quelli del successivo ricorso, nonché sul calcolo della prescrizione per specifici illeciti tributari. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una strategia difensiva precisa e coerente lungo tutti i gradi di giudizio.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Un imprenditore veniva condannato in primo grado per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000. La pena inflitta era di un anno e due mesi di reclusione. La Corte di Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali: in primo luogo, contestava l’affermazione di responsabilità, lamentando che i giudici di merito non avessero considerato il minimo danno erariale e la sua incensuratezza; in secondo luogo, eccepiva l’avvenuta prescrizione del reato per tutte le fatture oggetto di contestazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una rigorosa analisi dei limiti del giudizio di legittimità e sulla corretta applicazione delle norme procedurali e sostanziali.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Cassazione si fonda su argomentazioni giuridiche precise, che meritano un’analisi approfondita.
La Mancanza di Corrispondenza tra Motivi d’Appello e Motivi di Ricorso
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità riguarda la natura dei motivi presentati. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di appello, l’imputato aveva contestato esclusivamente il trattamento sanzionatorio, ovvero la quantificazione della pena. Non aveva, invece, sollevato alcuna doglianza riguardo all’accertamento della sua colpevolezza.
Di conseguenza, la contestazione relativa alla responsabilità penale, sollevata per la prima volta in Cassazione, è stata ritenuta inammissibile. Questo principio, consolidato in giurisprudenza, impedisce di introdurre nel giudizio di legittimità questioni che non sono state devolute al giudice d’appello. La Corte ha inoltre specificato che la motivazione della sentenza d’appello sulla pena era adeguata e solida, avendo considerato elementi come la pluralità delle fatture e la professionalità dimostrata nell’illecito, aspetti che il ricorrente non ha adeguatamente contestato.
L’Infondatezza dell’Eccezione di Prescrizione
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione del reato, è stato ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che, per il delitto di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, il termine di prescrizione è di dieci anni, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo e dell’art. 161 del codice penale.
Poiché la contestazione del reato era datata 17 marzo 2015, il termine decennale non era ancora spirato al momento della decisione (4 ottobre 2024). Pertanto, l’eccezione di prescrizione è stata respinta in quanto manifestamente infondata.
Conclusioni
Questa pronuncia della Corte di Cassazione offre due importanti insegnamenti. In primo luogo, ribadisce la necessità di una coerenza strategica nelle impugnazioni: non è possibile ampliare l’oggetto della controversia in Cassazione introducendo motivi che non erano stati sottoposti all’esame della Corte d’Appello. In secondo luogo, fornisce una chiara indicazione sul calcolo della prescrizione per i reati fiscali più gravi, confermando il termine esteso a dieci anni, che garantisce un tempo più ampio per l’accertamento di illeciti complessi. La declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria servono da monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati su motivi specifici e giuridicamente ammissibili.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso diversi da quelli discussi in Appello?
No, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché i motivi proposti (relativi alla colpevolezza) erano diversi dall’unico motivo presentato in appello, che riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Non si possono introdurre nuove questioni nel giudizio di legittimità.
Come si calcola la prescrizione per il reato di dichiarazione fraudolenta tramite fatture inesistenti?
La Corte ha specificato che il termine di prescrizione per questo reato è di 10 anni, come previsto dagli artt. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 74/2000 e 161 del codice penale. Il termine inizia a decorrere dalla data di contestazione del reato.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 4/4/2024 la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa 1’11/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudic colpevole del delitto di cui all’art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e conda alla pena di un anno e due mesi di reclusione.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando l’affermazione di responsabilità e la relativa motivazione, che non farebbe cenn del minimo danno erariale prodotto e della incensuratezza del soggetto; eccepita, inoltre, l’intervenuta prescrizione del reato con riguardo a tutte le f interessate.
Considerato che il ricorso è inammissibile.
3.1. Considerato, in particolare, che nessuna doglianza è ammessa in questa sede con riguardo al giudizio di colpevolezza, in quanto l’unico motivo di appell proposto concerneva il trattamento sanzionatorio.
3.2. Rilevato, a tale ultimo proposito, che la sentenza contiene u motivazione del tutto adeguata, solida e priva di illogicità manifesta, che esaminato tutti i profili oggettivi e soggettivi coinvolti nell’individuazione pena (dalla pluralità delle fatture alla particolare pervicacia e profession dimostrate nell’illecito); ebbene, nessuno di questi elementi è citato nel motiv ricorso, né tantomeno contestato, così mancando radicalmente il necessario confronto con la pronuncia impugnata.
3.3. Rilevato, infine, che la prescrizione del reato non è maturata; premess che la contestazione è mossa al 17/3/2015, il Collegio osserva che il relat termine è pari a 10 anni, ai sensi degli artt. 17, comma 1 -bis, d. 1gs. n. 74 del 2000, 161 cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.