Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40210 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40210 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a DESIO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 18 dicembre 2024 la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa il 23 maggio 2024 dal Tribunale di Gela con la quale l’imputato COGNOME NOME era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina pluriaggravata e lesioni pluriaggravate e condanNOME alle pene di legge.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando sei motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al rispetto dei termini indicati nella detta disposizione con riferimento alla richiesta di concordato.
Rassegnava che la Corte d’Appello aveva rigettato la richiesta di concordato proposta dalla difesa in quanto pervenuta oltre i quindici giorni antecedenti all’udienza fissata per il giorno 18 dicembre 2024, e dunque oltre il termine previsto dalla legge.
Assumeva che in realtà la richiesta era stata proposta entro il detto termine essendo stata inoltrata alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta in data 1 dicembre 2024 e la definitiva richiesta comune ad entrambe le parti era stata formata il 3 dicembre 2024., dunque entro i quindici giorni dall’udienza fissati dalla norma a pena di decadenza.
Assumeva che il detto termine di quindici giorni decorreva dal momento in cui l’imputato aveva espresso la propria volontà di addivenire al concordato, e non dal momento del deposito della richiesta presso la cancelleria della Corte.
Esponeva altresì che la difesa aveva formulato tale eccezione immediatamente, all’udienza del 18 dicembre 2024, producendo attestazione relativa alla proposta di concordato presentata già in data 1 dicembre 2024.
Con il secondo motivo deduceva nullità del provvedimento di revoca dell’ammissione del teste COGNOME NOME, indicato dalla difesa, e del diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, evidenziando che la Corte di merito non aveva dichiarato la superfluità di tale prova testimoniale.
La difesa, di poi, svolgeva considerazioni di merito in relazione alla connotazione del fatto e alle prove testimoniali assunte.
Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 189 cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento effettuato dagli agenti operanti di p.g. e al mancato accertamento dei fatti.
Assumeva che il riconoscimento fotografico dell’imputato effettuato dagli agenti operanti sulla base dell’osservazione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza allocato sui luoghi dei reati non era attendibile.
Con il quarto motivo deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto assumendo che lo stesso doveva essere più correttamente qualificato nel reato di furto con strappo e deducendo al riguardo che dal tenore delle testimonianze assunte era emerso che la violenza era stata esercitata esclusivamente sulla cosa, e mai sulla persona; contestava altresì la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-quinquies) cod. pen. e della recidiva.
Con il quinto motivo deduceva la insussistenza del reato di lesioni personali quale autonoma fattispecie di resto contestata, richiamando in proposito ancora una volta il contenuto delle testimonianze assunte.
Con il sesto motivo deduceva violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, richiesta dalla difesa con riferimento a prova testimoniale e perizia aventi ad oggetto la capacità di intendere e di volere dell’imputato, lamentando che la Corte di merito aveva ritenuto la piena capacità di intendere e di volere del COGNOME sulla scorta delle sole prove documentali prodotte dal pubblico ministero.
Lamentava, inoltre, la eccessiva severità del trattamento sanzioNOMErio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Ed invero, la consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che la Corte di Appello ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di concordato, avanzata oltre il termine previsto dall’art. 599 bis, co. 1, c.p.p., dando atto del deposito della stessa presso la Procura Generale distrettuale solo in data 6.12.2024, circostanza non superata dalle deduzioni difensive, rispetto alla quale non appaiono rilevanti le indicazioni in ordine alla data di invio della prima proposta – in relazione alla quale il Procuratore Generale aveva negato il consenso nonché alla data di formazione della proposta “formalmente uniformata” alle considerazioni espresse dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello in relazione alla precedente proposta di concordato.
Essendo tali i termini dell’iter processuale seguito, la sentenza impugnata appare immune da censure sul punto.
Gli ulteriori motivi sono inammissibili in quanto, oltre che generici, non consentiti, poiché tutti tesi a una rivalutazione nel merito delle prove assunte, non consentita nella presente sede.
Le doglianze, invero, risultano sostanzialmente orientate a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniate sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ocull percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative
compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d’accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei capi d’imputazione in narrativa richiamati.
Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri. L’indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, per ciò, inevitabilmente palese e di immediata riconoscibilità, cioè di spessore e consistenza tali da emergere ictu ocull.
Nel caso di specie, invero, l’adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite dal ricorrente, limitatosi a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte d’appello rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non è in alcun modo percorribile in questa sede.
Con particolare riferimento al secondo motivo deve ulteriormente osservarsi che, come evidenziato dalla Corte d’Appello a pag. 1 della sentenza impugnata,
correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto la difesa decaduta dalla prova testimoniale richiesta con la teste COGNOME, non avendo la medesima difesa prodotto in giudizio attestazione della citazione del teste per le precedenti udienze.
Ha inoltre congruamente osservato la Corte territoriale, facendo applicazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, che “la revoca dell’ordinanza ammissiva del teste della difesa, anche se resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr. Cass. Pen., sez. 6, Sentenza n. 53823 del 05/10/2017 Ud. – dep. 29/11/2017 – Rv. 271732 01); è evidente come nel caso di specie, non avendo l’appellante nulla eccepito a seguito del provvedimento di revoca censurato (V. vernale di udienza del 23 maggio 2024), né successivamente nel corso del giudizio di prime cure”, la doglianza non può trovare ingresso per la prima volta in sede di gravame (v. pagg. 1 e 2 del provvedimento impugNOME).
In relazione al terzo motivo osserva la Corte che i rilievi del ricorrente relativi all’attendibilità del riconoscimento fotografico dell’imputato effettuat dagli agenti operanti si risolvono in apprezzamenti di merito inammissibili nella presente sede; la Corte di merito, peraltro, ha reso al riguardo una motivazione che appare immune da vizi.
In relazione alla invocata riqualificazione nel delitto di furto con strappo, oggetto del quarto motivo, osserva il Collegio che risulta eccentrico il rilievo difensivo secondo il quale nell’occorso la violenza sarebbe stata esercitata esclusivamente sulla cosa e mai sulla persona, se si considera che con la condotta contestata l’imputato ha anche cagioNOME delle lesioni personali alla vittima, evidentemente mediante l’esercizio di violenza fisica sulla sua persona.
Di poi, le doglianze relative alla circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3quinquies) cod. pen. e alla recidiva risultano affette da genericità.
Quanto all’invocato assorbimento del delitto di lesione personale in quello di rapina, oggetto del quinto motivo, deve essere qui richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo il quale il reato di lesioni personali concorre con quello di rapina (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 – 01).
Infine, in relazione alla doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con la prova testimoniale e la perizia richieste dalla difesa in relazione alla dedotta incapacità di intendere e di volere dell’imputato, osserva la Corte che, a fronte di una duplice valutazione conforme dei giudici di merito, che hanno ritenuto la piena capacità di intendere e di volere del COGNOME, il ricorrente non ha dedotto in maniera specifica in relazione alla necessità ai fini della decisione dell’assunzione della invocata prova testimoniale e della perizia, avendo la Corte territoriale reso sul punto una motivazione immune da vizi con il congruo riferimento alle prove documentali agli atti.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condanNOME, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 10/09/2025