Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Freno alle Censure di Fatto
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio dei limiti entro cui deve muoversi un ricorso in sede di legittimità. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di condanna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti di un soggetto per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di motivi che, come vedremo, si sono rivelati non idonei a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
Il ricorrente ha basato la sua difesa su diverse censure. In primo luogo, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ritenendola viziata da errori logici e interpretativi riguardo agli elementi costitutivi dei reati contestati. Inoltre, ha lamentato la mancanza di una puntuale motivazione su aspetti cruciali come il riconoscimento della recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.).
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. La ragione principale di tale decisione risiede nella natura stessa delle censure sollevate: esse, infatti, non miravano a evidenziare un errore di diritto, bensì a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nella loro sintetica ma incisiva ordinanza, i giudici supremi hanno spiegato che le censure erano ‘manifestamente infondate’. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse ricostruito l’accaduto in modo coerente con le prove acquisite, senza incorrere in vizi logici o in erronee interpretazioni delle norme di riferimento. I motivi di ricorso, al contrario, erano ‘prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto’ e si limitavano a contrapporre una propria versione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare il fatto, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Poiché le critiche del ricorrente si concentravano su aspetti di merito, esse non potevano trovare accoglimento. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione serve come un importante monito sull’importanza di formulare correttamente i motivi di un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di primo o secondo grado; è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi di motivazione che possano essere fatti valere dinanzi alla Suprema Corte. Tentare di ottenere una terza valutazione nel merito dei fatti si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente. La sentenza rafforza il principio della distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, un pilastro del nostro ordinamento processuale.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non riguardavano errori di diritto, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti del caso, un’operazione non consentita davanti alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 Euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti operata da un giudice d’appello davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non riesamina le prove né ricostruisce i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Le questioni di fatto sono di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35585 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondate quanto ai tratti costitutivi della resistenza e dell’oltrag pubblico ufficiale contestati e ritenuti senza incorrere in vizi logico o in erronee interpre delle disposizioni di riferimento all’esito di una ricostruzione del fatto coerente alle emer acquisite;
prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei cor congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato rispetto alla recidiva contest ritenuta , al mancato riconoscimento delle generiche, alla non applicabilità della causa di punibilità di cui all’ari 131 bis cp;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024.