Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 14 giugno 2024, offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui deve muoversi chi intende impugnare una sentenza di condanna in sede di legittimità. Il caso in esame ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo perché la Corte è giunta a questa conclusione e quali insegnamenti se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e altri capi d’imputazione, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del suo appello si concentravano su tre punti principali: due censure relative alla sua responsabilità penale e una terza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza nel merito, ma piuttosto che i motivi addotti dal ricorrente non erano idonei a essere esaminati in quella sede. Di conseguenza, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano nettamente le competenze del giudice di legittimità rispetto a quello di merito.
Censure in Punto di Fatto
I primi due motivi di ricorso, che contestavano la ricostruzione della vicenda e l’affermazione di responsabilità, sono stati qualificati dalla Corte come “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello, ma ha semplicemente proposto una valutazione alternativa delle prove e dei fatti. Questo tipo di richiesta è preclusa in Cassazione, il cui compito non è quello di condurre un “terzo grado” di giudizio sul merito della vicenda, ma solo di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la coerenza logica della motivazione dei giudici precedenti.
Motivi Generici sulle Attenuanti
Anche la terza doglianza, relativa alle attenuanti generiche e alla misura della pena, è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha sottolineato che il motivo era privo di “specificità”. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato puntualmente con le ragioni esposte dai giudici di merito per negare le attenuanti e per determinare la sanzione. Un ricorso efficace deve contestare specificamente i criteri indicati nella sentenza impugnata, dimostrando perché sarebbero stati applicati in modo errato o illogico, e non può limitarsi a una generica lamentela sull’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, non un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzandosi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non su una diversa interpretazione delle prove. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente. Pertanto, la decisione di impugnare una sentenza in Cassazione deve essere attentamente ponderata, basandosi su una rigorosa analisi giuridica delle possibili violazioni di legge commesse nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. In particolare, le critiche alla responsabilità penale erano considerate mere doglianze sui fatti, mentre il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era privo di specificità.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘doglianze in punto di fatto’?
Significa che il ricorrente non ha contestato un errore nell’applicazione della legge, ma ha tentato di ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione della vicenda, attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMISSO COGNOME NOME NOME NOME POLICORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 6727/24 Comisso
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pe altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure di cui ai primi due motivi dedotti nel ricorso – attinenti ritenuta responsabilità per i reati contestati sub a) e d) non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate s richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato c argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 6);
Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio – è pri di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottat giudici del merito (v. pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14/06/2024