Ricorso Inammissibile: i Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Quando un imputato decide di accordarsi con la pubblica accusa, le possibilità di contestare successivamente la decisione diventano molto ristrette. Il caso analizzato dimostra come un ricorso inammissibile sia la conseguenza quasi certa di un’impugnazione basata su motivi generici, specialmente se non viene evidenziato un “errore manifesto” da parte del giudice.
I Fatti del Caso
Un giovane imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura per l’applicazione di una pena (patteggiamento) in relazione al reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, specificamente 20,7 grammi di cocaina e 17,5 grammi di crack. L’accordo era stato recepito dal Tribunale di Messina con una sentenza.
Tuttavia, successivamente, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza, contestando in modo generico la qualificazione giuridica del fatto e gli elementi costitutivi del reato.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso Inammissibile
La difesa ha tentato di rimettere in discussione la correttezza della classificazione legale del reato concordato. La Corte di Cassazione, però, ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nelle precise disposizioni del codice di procedura penale, in particolare nell’articolo 448, comma 2-bis.
Questa norma stabilisce che una sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione solo per un numero molto limitato di motivi. Tra questi, vi è la possibilità di denunciare un’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo a una condizione molto stringente: che si tratti di un “errore manifesto”.
Cos’è l'”Errore Manifesto”?
La giurisprudenza ha chiarito che l’errore manifesto è un errore palese, evidente, che salta all’occhio senza bisogno di complesse analisi o interpretazioni. Deve essere una qualificazione del reato palesemente “eccentrica” rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione. Un semplice disaccordo sulla valutazione giuridica non è sufficiente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un ragionamento lineare e conforme alla legge e alla giurisprudenza consolidata. I giudici hanno osservato che il ricorso presentato era generico, non autosufficiente e non indicava in modo specifico un errore immediatamente percepibile nella sentenza del Tribunale.
La contestazione sulla qualificazione giuridica, così come formulata, richiederebbe una rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione denunciando un’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi in cui tale qualificazione risulti, “con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità”, palesemente sbagliata rispetto all’imputazione.
Di conseguenza, non solo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il patteggiamento è una scelta che comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Chi sceglie questa strada processuale accetta, in larga misura, l’assetto accusatorio e la qualificazione giuridica proposta. Per poter contestare la sentenza in Cassazione, non basta un ripensamento o una diversa interpretazione giuridica, ma è necessario dimostrare un errore macroscopico e indiscutibile commesso dal giudice. La decisione serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la strategia difensiva e di non intraprendere ricorsi esplorativi, destinati a essere dichiarati inammissibili con ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale pone limiti precisi. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativi, come un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena concordata.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica del fatto?
Si tratta di un errore palese, immediatamente evidente e non soggetto a interpretazione, che emerge direttamente dal confronto tra i fatti descritti nel capo d’imputazione e la norma incriminatrice applicata. La qualificazione data dal giudice deve essere, in sostanza, palesemente sbagliata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 del TRIBUNALE di MESSINA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso sentenza con la quale il Tribunale di Messina ha recepito l’accordo delle parti su una reato di cui agli artt. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione illega di gr. 20,7 di cocaina e gr. 17,5 di crack (in Messina, 11 19/1/2024);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della le 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena p motivi (generica contestazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e deg costitutivi del fatto), non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. perì. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere p deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imp sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficien violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, COGNOME, Rv. 28302301; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pa delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle am non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Cort 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE·delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
NOME COGNOME e
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