Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza n. 7984/2025 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Con questa decisione, viene dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per lesioni personali, poiché i motivi addotti miravano a una rivalutazione delle prove, attività preclusa in questa sede.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso e il ruolo della Cassazione
I motivi presentati dalla difesa si concentravano su tre punti chiave:
1. Vizio di motivazione e travisamento della prova: L’imputato contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione della responsabilità penale.
2. Attendibilità della persona offesa: Si metteva in discussione la credibilità delle dichiarazioni della vittima, costituitasi parte civile.
3. Mancato riconoscimento della legittima difesa: La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non applicare la causa di giustificazione prevista dall’art. 52 del codice penale.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito evidenziato la natura di tali censure. I primi due motivi sono stati qualificati come “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero tentativi di ottenere una nuova e alternativa lettura delle prove, un’operazione che esula completamente dal sindacato di legittimità proprio della Suprema Corte. Il terzo motivo, relativo alla legittima difesa, è stato giudicato come una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza d’appello.
L’Ordinanza: perché il ricorso inammissibile?
La decisione della Corte si fonda sulla distinzione netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici di primo e secondo grado hanno il compito di accertare i fatti e valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di superare questo confine, chiedendo alla Cassazione di comportarsi come un giudice di merito.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità rilevando che i motivi del ricorso non erano consentiti in sede di legittimità. Le critiche mosse dall’imputato non denunciavano un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza impugnata, ma si limitavano a proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio. La Corte ha sottolineato che tali questioni erano già state adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nei gradi precedenti. Inoltre, la memoria difensiva successivamente depositata non ha introdotto elementi nuovi e decisivi in grado di superare le cause di inammissibilità già evidenti. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità chiari e specifici. Proporre censure che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la definitiva chiusura del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti nel giudizio di legittimità. Essi consistevano in richieste di rivalutazione dei fatti e della credibilità delle testimonianze, compiti che spettano ai giudici di merito (primo e secondo grado), e nella riproposizione di argomenti già respinti, senza una critica specifica alla sentenza d’appello.
Cosa significa che la Cassazione svolge un “sindacato di legittimità” e non di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti del processo. Il suo compito è esclusivamente quello di controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e priva di contraddizioni, senza entrare nel merito della colpevolezza o innocenza basandosi su una nuova valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7984 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7984 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a COSENZA il 16/10/1982
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 582 e 585 cod. pen;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione e travisamento probatorio in ordine alla penale responsabilità dell’imputato e all’attendibilità del narrato offerto dalla persona offesa costituita parte civile, non sono consentiti in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. peri., non è consentito in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 4);
Vista la memoria depositata dal difensore dell’imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025