Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna Definitiva
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione possa vanificare le speranze di un imputato, confermando la sua condanna. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità che richiede motivi specifici e non la mera riproposizione di argomentazioni già respinte. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché l’appello è stato respinto e quali lezioni se ne possono trarre.
Il Caso: Dalla Condanna per Furto alla Suprema Corte
Un individuo, condannato in primo grado e in appello presso la Corte d’Appello di Milano per il reato di furto pluriaggravato, decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa era un unico motivo: la richiesta di riqualificare il reato da furto a truffa. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d’Appello era viziata e vi era stata un’erronea applicazione della legge penale nel non accogliere la sua tesi difensiva.
Tuttavia, la strategia adottata non ha avuto successo. Il ricorso è stato prontamente esaminato e dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato.
Il Ricorso Inammissibile: le Ragioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha spiegato perché il ricorso non poteva essere accolto. Il principio cardine su cui si basa la decisione è che il giudizio di legittimità non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito.
La Critica alla Ripetitività dei Motivi
Il Collegio ha rilevato che l’unico motivo di ricorso era “riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripresentare le stesse obiezioni che la Corte d’Appello aveva già esaminato e motivatamente respinto. Ciò che mancava era un elemento essenziale: una “specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata”. Per la Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico che ha portato a quella decisione, evidenziandone le fallacie o gli errori di diritto.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso per cassazione deve avere un contenuto critico specifico nei confronti della sentenza impugnata. Non può limitarsi a una rilettura alternativa dei fatti o a una generica contestazione della valutazione delle prove, attività che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Dichiarare un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo significa sanzionare un uso improprio dello strumento processuale, che rischia di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio sul fatto, snaturando la sua funzione di garante della corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa così definitiva. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale, per la difesa, di redigere ricorsi per cassazione che non si limitino a ripetere doglianze passate, ma che articolino critiche puntuali e tecnicamente fondate contro la logica giuridica della sentenza che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi motivi di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual era la principale richiesta del ricorrente alla Corte di Cassazione?
La richiesta principale era la riqualificazione del reato da furto pluriaggravato a truffa, sostenendo un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge penale da parte del giudice d’appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa, non è deducibile in sede di legittimit perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/0 /2