Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Forma è Sostanza
Un ricorso inammissibile può avere conseguenze molto serie, non solo processuali ma anche economiche. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la recente ordinanza n. 13472/2024, che ha messo in luce un principio fondamentale della procedura penale: l’imputato non può presentare personalmente il ricorso in Cassazione. Questo atto, infatti, richiede obbligatoriamente l’assistenza di un difensore abilitato.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Vercelli per reati di furto aggravato e truffa. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino.
Non arrendendosi alla decisione dei giudici di merito, l’imputata decideva di portare il caso all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, proponendo personalmente un ricorso avverso la sentenza di secondo grado. Proprio questa scelta si è rivelata fatale per le sorti dell’impugnazione.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione non è nemmeno entrata nel merito delle argomentazioni difensive proposte. I giudici si sono fermati a un controllo preliminare, di natura puramente procedurale. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione si fonda su un caposaldo del nostro ordinamento processuale penale. Il ricorso per Cassazione è un atto giuridico complesso che può essere proposto solo da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti in Cassazione. La presentazione personale da parte dell’imputato costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare la fondatezza dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara. La Corte rileva semplicemente che “il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall’imputata personalmente”. Non servono ulteriori parole per giustificare una decisione che applica un principio consolidato.
Le conseguenze di questa dichiarazione, tuttavia, non sono meramente procedurali. Alla declaratoria di inammissibilità, infatti, la legge fa seguire due importanti sanzioni economiche a carico del ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese del procedimento: La parte che ha introdotto un ricorso inammissibile deve farsi carico dei costi del grado di giudizio che ha inutilmente attivato.
2. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: La Corte ha quantificato tale somma in 4.000 euro, una sanzione volta a scoraggiare impugnazioni avventate o prive dei requisiti di legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un insegnamento fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, le regole procedurali non sono semplici formalità. Esse costituiscono garanzie essenziali per il corretto funzionamento della giustizia.
L’obbligo di avvalersi di un difensore specializzato assicura che le questioni sottoposte alla Suprema Corte siano tecnicamente corrette e pertinenti, evitando di congestionare un organo giurisdizionale già oberato di lavoro. Per i cittadini, questa vicenda è un monito sull’importanza di affidarsi sempre a un legale qualificato. Il “fai da te” processuale, specialmente in sedi così delicate, non solo è inefficace, ma può comportare anche significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato personalmente dall’imputata, mentre la legge processuale penale esige che il ricorso per Cassazione sia redatto e sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato nel merito le accuse di furto e truffa?
No, la Corte non ha esaminato la fondatezza delle accuse. La dichiarazione di inammissibilità per un vizio procedurale ha impedito ai giudici di valutare le ragioni di fatto e di diritto sollevate dalla ricorrente contro la sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle part udita a re azione svo ta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3 marzo 2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 624 e 625 comma 1 n. 7 cod. pen. commesso in Borgosesia il 6.6.2018 e al reato di cui agli artt. 81, 494 e 640 cod. pen. commesso in Serravalle Sesia e Gattinara il 6.6.2018.
Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall’imputata personalmente.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
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Il Presidente