Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non tutti i ricorsi vengono esaminati nel dettaglio. Un ricorso inammissibile viene respinto in via preliminare, senza che la Corte analizzi la fondatezza delle argomentazioni. L’ordinanza n. 13443 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei criteri di inammissibilità, in un caso riguardante il reato di evasione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda nasce da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Il ricorrente contestava sia la sua responsabilità penale sia il riconoscimento della recidiva, ovvero la circostanza che avesse già commesso altri reati in passato.
Il suo appello alla Suprema Corte si basava su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivo non sufficiente per procedere a un esame di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
La decisione, presa in camera di consiglio, conferma la solidità della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che non è stata scalfita da un’impugnazione ritenuta debole e priva dei requisiti minimi.
Le ragioni del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni per cui l’appello è stato giudicato inammissibile. La Corte ha evidenziato che il ricorso era:
* Generico: Le censure mosse alla sentenza impugnata non erano specifiche, ma si limitavano a contestazioni vaghe.
* Manifestamente infondato: Le argomentazioni non avevano alcuna possibilità di essere accolte.
* Privo di ragioni di fatto e di diritto: Il ricorrente non ha fornito elementi concreti o riferimenti normativi validi a sostegno delle sue tesi difensive.
In sostanza, non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione; è necessario spiegare in modo dettagliato e argomentato perché la motivazione della sentenza precedente sarebbe errata, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario, immune da vizi. I giudici di secondo grado avevano infatti dato conto in modo esauriente sia degli elementi essenziali del reato di evasione sia degli indici di pericolosità sociale che giustificavano il riconoscimento della recidiva.
La motivazione della sentenza impugnata risultava quindi completa e logicamente coerente, rendendo l’attacco del ricorrente del tutto inefficace. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione che si contesta. In assenza di tale specificità, la strada dell’inammissibilità è segnata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per la difesa, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che appesantiscono il sistema giudiziario. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere tecnicamente ben costruito, dettagliato e fondato su solide argomentazioni giuridiche e fattuali, dimostrando un reale errore nel giudizio precedente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, manifestamente infondato e privo delle ragioni di fatto e di diritto necessarie a sostenere le asserzioni difensive.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la colpevolezza dell’imputato?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non è entrata nel merito della questione (cioè la valutazione della colpevolezza o della recidiva), ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla validità del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato;
Considerato, in particolare, che l’unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente e alla recidiva;
che il ricorso è privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del asserzioni difensive;
che, comunque, la sentenza impugnata risulta immune da vizi sotto il profilo motivazionale, avendo dato conto sia degli elementi essenziali del reato che degli indici di pericolosità a giustificazione della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024