Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e del perché un ricorso inammissibile viene respinto quando non si concentra su vizi di legge. Il caso riguarda un imputato condannato per uso illecito di carte di credito e falsificazione di documenti, il cui tentativo di contestare la decisione in Cassazione si è scontrato con i limiti invalicabili del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Uso Illecito di Carte di Credito e Documenti Falsi
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver partecipato a una serie di attività illecite, tra cui l’utilizzo indebito di carte di credito sottratte e la contraffazione di un documento d’identità. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il suo ruolo non era stato marginale. Egli aveva fornito un “supporto morale e concreto” all’attività criminale, presenziando a tutti i prelievi abusivi e utilizzando consapevolmente il documento falsificato in almeno un’occasione per portare a termine l’operazione fraudolenta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Di fronte alla condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che lo dichiarava responsabile. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che le ragioni addotte dal ricorrente non potevano essere esaminate in quella sede.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso era fondato su “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non contestava un’errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è preclusa alla Corte di Cassazione. Il giudizio di Cassazione è una “sede di legittimità”, il che significa che il suo compito è assicurare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, non di rifare il processo o di riconsiderare come si sono svolti gli eventi.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente motivato la responsabilità dell’imputato, evidenziando il suo contributo attivo e consapevole ai reati. Pertanto, le lamentele del ricorrente costituivano un tentativo, non consentito, di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già consolidato nei precedenti gradi di giudizio.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: chi si rivolge alla Corte di Cassazione deve sollevare questioni di diritto (es. violazione di una norma, vizio di motivazione logico-giuridico) e non può sperare in una terza valutazione del merito della vicenda. La corretta formulazione dei motivi di ricorso è, quindi, un requisito essenziale per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero contestazioni sulla ricostruzione degli eventi, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Qual era il ruolo dell’imputato nei reati contestati secondo i giudici?
Secondo la ricostruzione dei giudici, l’imputato aveva fornito un supporto morale e concreto all’attività illecita, era presente durante tutti i prelievi abusivi e aveva utilizzato consapevolmente un documento contraffatto per portare a termine con successo uno dei prelievi.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13157 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazi posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito da legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peralt disattese dalla Corte di appello (pag. 11) affermando la responsabilità dell’imputato l’illecita utilizzazione delle carte di credito sottratte e per la contraffazione del docu identità, in quanto il ricorrente aveva fornito un supporto morale e concreto nell’attività i presenziando in tutte le occasioni durante i prelievi abusivi, e consapevolmente utilizzando uno degli episodi il documento contraffatto per portare a esito positivo l’abusivo prelievo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consigli e estensore
GLYPH
Il Presidente