Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MAZZARINO il 05/12/1961
NOME nato a BUTERA il 20/04/1984
NOME nato a RIESI il 25/11/1984
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con atto unico, nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Lette le conclusioni depositate per via telematica in data 22 gennaio 2025 dal difensore di tutti gli imputati, il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
considerato che la difesa degli imputati deduce:
vizi di motivazione della sentenza di primo grado;
violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità degli imputati con riguardo al contestato reato di cui all’art. 648 cod. pen. anche con riguardo alla prova dell’elemento soggettivo del reato stesso
violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al travisamento della prova riguardante il momento dell’arrivo degli imputati COGNOME e COGNOME a casa della signora COGNOME (teste nel procedimento);
violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
vizi di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che:
il primo motivo di ricorso, oltre che del tutto generico e per ciò solo inammissibile, è comunque manifestamente infondato avendovi la Corte territoriale dato corretta risposta in diritto attraverso il richiamo alla giurisprudenza di legittimi secondo la quale «In caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall’art. 604 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca, Rv. 270070 – 01);
i motivi di cui ai superiori punti b) e c), che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, sono inammissibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) oltre che fondati su una diversa lettura dei dati processuali ed una conseguente diversa ricostruzione storica dei fatti; a ciò si aggiunge che è altresì inammissibile anche il profilo di ricors
nel quale per la prima volta si deduce il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fat e rilevanza e attendibilità delle prove, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in modo congruo e logico nei precedenti gradi di merito;
anche il motivo inerente alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. essendo reiterativo di una questione già sottoposta alla Corte di appello ed alla quale dalla stessa, con una valutazione corrispondente ai principi di diritto che regolano la materia, è stata data risposta congrua attraverso il richiamo alle modalità della condotta ed ai precedenti penali gravanti sugli imputati che non consentono di ritenere che i fatti di cui è processo hanno un carattere meramente occasionale e che il danno causato possa ritenersi particolarmente tenue;
infine, manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in presenza (si vedano pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.