Ricorso Inammissibile per Lesioni e Resistenza: La Decisione della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando una condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo principi consolidati della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva condannato un individuo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre specifici motivi.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre argomentazioni principali:
1. Procedibilità dell’azione penale: Sosteneva che l’azione per il reato di lesioni non potesse essere avviata senza una querela di parte.
2. Particolare tenuità del fatto: Lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che avrebbe potuto escludere la pena.
3. Eccessività della pena: Contestava la misura della sanzione applicata, ritenendola sproporzionata.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti tutti inammissibili, sebbene per ragioni diverse. Questa valutazione evidenzia il rigore con cui la Corte vaglia le impugnazioni.
La Procedibilità d’Ufficio del Reato di Lesioni
Il primo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno chiarito che, nel caso specifico, il reato di lesioni era perseguibile d’ufficio a causa della presenza di una circostanza aggravante contestata. La legge, infatti, prevede che in determinate situazioni la procedibilità non sia subordinata alla volontà della persona offesa, ma scatti automaticamente per iniziativa dello Stato. Di conseguenza, la doglianza del ricorrente era priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Genericità e Novità degli Altri Motivi
Per quanto riguarda gli altri due motivi, la Corte ha rilevato vizi ancora più radicali. La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto non era stata specificamente dedotta nel precedente grado di giudizio (l’appello). In procedura penale, non è generalmente consentito presentare per la prima volta in Cassazione motivi che si sarebbero dovuti sollevare prima.
Inoltre, sia questa doglianza che quella relativa all’eccessività della pena sono state considerate generiche e non consentite dalla legge in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove e una riconsiderazione dei fatti. Questo tipo di attività è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando la natura dei vizi dei motivi di ricorso. Il primo era palesemente contrario a una norma di legge, mentre gli altri due tentavano di trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito, chiedendo alla Corte di svolgere un’attività (la rivalutazione delle prove) che non le compete. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento di controllo sulla legalità della decisione, non un’ulteriore opportunità per discutere i fatti del processo. I motivi devono essere specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Qualsiasi tentativo di sollecitare una nuova valutazione del merito o di introdurre questioni non discusse nei gradi precedenti è destinato a scontrarsi con una declaratoria di ricorso inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare i ricorsi con rigore tecnico e nel pieno rispetto dei limiti del giudizio di legittimità.
Quando un reato di lesioni personali è perseguibile d’ufficio?
Secondo quanto emerge dalla decisione, il reato di lesioni personali diventa perseguibile d’ufficio in presenza di una circostanza aggravante contestata. In tali casi, non è necessaria la querela della persona offesa per avviare il procedimento penale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano: in parte manifestamente infondati (quello sulla procedibilità); in parte proposti per la prima volta in Cassazione (la particolare tenuità del fatto); e in parte generici e volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove o di riconoscere la particolare tenuità del fatto?
No, sulla base di questa ordinanza non è possibile. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti. Inoltre, questioni come la particolare tenuità del fatto devono essere specificamente sollevate nei gradi di merito precedenti e non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 26675/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico uffic lesioni personali volontarie);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla procedibilità dell’azione per il reato di mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e eccessività della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato, essendo reato di lesioni nella specie perseguibile d’ufficio in ragione della circostanza aggra contestata, e, quanto agli altri, perché non dedotti specificamente in appello (quello relat riconoscimento della causa di non punibilità ) ovvero non consentiti dalla legge e generici risp alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo anche sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.