Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Entra nel Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5625/2024 offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui deve muoversi un ricorso in sede di legittimità. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, la Corte non ha il potere di riesaminare i fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge. Questo caso, riguardante un’impugnazione avverso una condanna per il reato di resistenza, illustra perfettamente perché certi motivi di appello non possono trovare accoglimento davanti alla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 7 marzo 2023, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano essenzialmente due: il primo mirava a contestare il giudizio di responsabilità e la configurabilità stessa del reato di resistenza; il secondo introduceva, per la prima volta in tutto l’iter processuale, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza del 19 gennaio 2024, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: i limiti del ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che definiscono i confini del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: Il Divieto di Riesame del Merito
La Cassazione ha evidenziato come il primo motivo di ricorso fosse inammissibile in quanto volto a contrastare il giudizio di responsabilità. Il ricorrente, infatti, non lamentava un errore di diritto, ma tentava di riproporre una valutazione dei fatti già ampiamente e correttamente esaminata dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Suprema Corte non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono ridiscutere le prove o la ricostruzione degli eventi. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata sia giuridicamente corretta e logicamente motivata, non che la ricostruzione dei fatti sia quella preferita dalla difesa.
Secondo Motivo: L’Introduzione di Nuove Questioni
Il secondo motivo di ricorso è stato respinto perché introduceva per la prima volta la questione dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. La richiesta di valutare la “particolare tenuità del fatto” implica necessariamente un’analisi fattuale (come le modalità della condotta, l’entità del danno, etc.), che è preclusa in sede di legittimità. Tali questioni devono essere sollevate e discusse nei gradi di merito, dove il giudice ha il pieno potere di accertare i fatti. Presentarle per la prima volta in Cassazione costituisce una richiesta inammissibile di indagine fattuale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può trasformarsi in un’ulteriore istanza per riesaminare il merito della vicenda. Le difese devono essere articolate pienamente nei primi due gradi di giudizio, poiché le questioni di fatto e le richieste che implicano valutazioni discrezionali del giudice (come la tenuità del fatto) non possono essere validamente introdotte per la prima volta dinanzi alla Suprema Corte. La declaratoria di un ricorso inammissibile comporta, oltre alla conferma della condanna, anche significative sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, contestava la valutazione dei fatti e della responsabilità, un’analisi di merito non consentita in Cassazione; in secondo luogo, introduceva per la prima volta la questione della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), che richiede verifiche fattuali precluse in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile chiedere l’applicazione della particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile. La Corte ha stabilito che la valutazione della particolare tenuità del fatto richiede “verifiche fattuali” che non possono essere svolte in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato al controllo della corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5625 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE Al 2 PELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto con il primo si contrasta il giudizio di responsabilità e la configurabilità del reato di res replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coe con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
con il secondo si introduce per la prima volta l’applicabilità alla specie del disposto all’alt 131 bis cp sollecitando verifiche fattuali precluse in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle arnrrnde.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.