Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza n. 4662 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo pone fine al percorso processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per vari reati, il cui tentativo di contestare la sentenza di appello si è scontrato con i rigorosi paletti procedurali imposti dalla legge.
I Fatti di Causa
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna. Quest’ultima, pur dichiarando la prescrizione per un reato relativo alla normativa sulle armi (art. 4 l. 110/1975), aveva confermato la condanna per altri gravi reati, tra cui truffa (art. 640 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su un unico motivo: la presunta inattendibilità della persona offesa e la contraddittorietà delle prove a sostegno della condanna.
Il Ricorso Inammissibile e i Criteri della Cassazione
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella modalità con cui la difesa ha formulato le proprie censure. Invece di muovere critiche specifiche e giuridicamente fondate alla sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che la difesa:
1. Non ha denunciato un ‘travisamento della prova’: Non è stato dimostrato che i giudici di appello avessero letto o interpretato in modo palesemente errato un elemento probatorio decisivo.
2. Ha proposto motivi generici: La critica all’attendibilità della vittima e la presunta contraddittorietà delle prove sono state esposte in modo vago, senza un’argomentazione tecnica in grado di scalfire la logicità della motivazione della sentenza di secondo grado.
3. Ha utilizzato impropriamente la trascrizione degli atti: Il ricorso si è limitato a trascrivere due brevi passaggi della deposizione della persona offesa, una pratica che la giurisprudenza consolidata ritiene insufficiente per sostenere un valido motivo di ricorso, in quanto parcellizza gli elementi probatori senza offrire una visione d’insieme dell’errore commesso dal giudice.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo di legittimità: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Contestare l’attendibilità di un testimone rientra nella valutazione del merito, preclusa alla Cassazione, a meno che non si dimostri un vizio logico manifesto o un travisamento della prova.
Citando precedenti conformi, la Corte ha sottolineato che il vizio di travisamento deve essere dedotto indicando specificamente l’atto processuale travisato e dimostrando come l’errore di percezione sia stato decisivo per la condanna. Una semplice rilettura alternativa delle prove o la trascrizione di frammenti di testimonianze non sono sufficienti per configurare un valido motivo di ricorso. La palese infondatezza e genericità dei motivi ha quindi condotto a una declaratoria di inammissibilità per colpa del ricorrente, giustificando non solo la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, tecnicamente ineccepibili e focalizzati su vizi di legittimità, non su una nuova valutazione dei fatti. Un ricorso formulato in modo generico e irrituale è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di sanzioni pecuniarie. Questa decisione riafferma la funzione nomofilattica della Cassazione e la necessità di un approccio rigoroso e diligente nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti procedurali. Nel caso specifico, i motivi erano generici, si limitavano a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito (come l’attendibilità di un testimone) senza formulare una critica legalmente valida, come un errore di diritto o un vizio logico della motivazione.
Cosa significa contestare il ‘travisamento della prova’ in Cassazione?
Significa sostenere che il giudice di merito ha fondato la sua decisione su una prova interpretata in modo palesemente errato o distorto. Per farlo validamente, non basta trascrivere parti di testimonianze, ma occorre indicare l’atto specifico, dimostrare l’errore di percezione del giudice e spiegare perché tale errore sia stato determinante per la condanna.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è ritenuta frutto di colpa (come in questo caso, per la palese infondatezza dei motivi), il ricorrente è condannato anche a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art 110/1975, perché estinto per prescrizione, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 640, 610, comma 2 582 e 585 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – lungi dal muovere effettive censure all’iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata – ha irritualmente contestato in questa sede di legittimità la ritenuta attendibilità della persona offesa e addotto la contraddittori compendio posto a sostegno della decisione, senza neppure denunciare il travisamento della prova (che, comunque, non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati ag elementi in atti, ossia con la mera trascrizione di due passi delle trascrizioni della deposiz della persona offesa: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente