Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Rientra nel Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisce i confini del proprio giudizio, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Attraverso l’analisi di un caso in materia di stupefacenti, la Corte sottolinea che non è sua competenza riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Roma per un reato concernente sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso per cassazione. Nel suo appello, l’imputato ha contestato la sentenza di secondo grado, sostenendo che vi fossero vizi di violazione di legge e di motivazione riguardo alla valutazione della destinazione a terzi della sostanza. Tuttavia, l’articolazione dei motivi del ricorso si è concentrata non tanto sulla denuncia di errori giuridici, quanto su una critica all’adeguatezza della valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. In sostanza, il ricorrente ha proposto una lettura alternativa delle prove, sperando di ottenere una conclusione a lui più favorevole.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale: il ruolo della Cassazione non è quello di un ‘super-giudice’ che può riesaminare i fatti e le prove come se fosse un terzo grado di giudizio. Il suo compito è quello di ‘giudice della legge’ (giudizio di legittimità), ovvero di assicurare che le norme giuridiche siano state interpretate e applicate correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, non di stabilire se la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito sia ‘giusta’ o ‘sbagliata’ in sé.
Le Motivazioni dietro la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato che le censure mosse dal ricorrente erano estranee ai casi tassativamente previsti dall’articolo 606 del codice di procedura penale. L’imputato, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare la presenza di vizi logici o giuridici, ha prospettato questioni di merito. Ha criticato l’adeguatezza della valutazione probatoria con l’obiettivo di ottenerne una diversa, più favorevole alla sua tesi. La giurisprudenza costante, ribadisce la Corte, considera ricorso inammissibile quello con cui si contesta la valutazione delle prove del giudice di merito per ottenerne una diversa. Questo tipo di censura non rientra tra i vizi di motivazione legalmente riconosciuti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale italiano. Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione ha una funzione specifica e limitata. Non è una terza occasione per discutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Qualsiasi tentativo di mascherare una richiesta di nuova valutazione del merito sotto la veste di una presunta violazione di legge o vizio di motivazione è destinato a fallire, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile e a ulteriori oneri economici per il ricorrente. La decisione serve da monito per chi intende adire la Suprema Corte: i motivi di ricorso devono essere rigorosamente tecnici e giuridici, non una semplice riproposizione delle proprie tesi fattuali.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di legge o difetti di motivazione della sentenza impugnata, si limitava a criticare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito, proponendone una lettura alternativa. Questa attività non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso propone ‘questioni di merito’ invece che vizi di legge?
Significa che l’appello non contesta la corretta applicazione delle norme giuridiche o la logicità del ragionamento del giudice (vizi di legge), ma entra nel ‘merito’ dei fatti, cercando di convincere la Corte a rivalutare le prove (come testimonianze o documenti) per giungere a una conclusione diversa da quella dei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4171 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, con cui apparentement deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla destinazione a della sostanza stupefacente, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sente impugnata per dimostrare l’esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questio merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una l alternativa. In sostanza, si critica l’adeguatezza della valutazione delle compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.
Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si cont l’adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vi motivazione tassativamente indicate dalla legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.