Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Freno agli Appelli
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia legale precisa, focalizzata su vizi di legittimità e non sulla ricostruzione dei fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa non solo fallire nel suo intento, ma anche comportare costi aggiuntivi per il ricorrente. La decisione evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse argomentazioni già valutate in appello.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di primo grado che condannava un imputato per diversi reati, tra cui false dichiarazioni a un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 496 del codice penale. La Corte d’Appello, in seguito, riformava parzialmente la sentenza, dichiarando il non doversi procedere per alcuni capi d’imputazione e rideterminando la pena per il reato residuo. Nonostante la riduzione di pena, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità per il reato confermato.
I Motivi del Ricorso e il Ricorso Inammissibile
Il ricorrente basava il suo appello alla Suprema Corte su due motivi principali:
1. Vizi di motivazione e violazione di legge: Il primo motivo contestava la valutazione della Corte d’Appello riguardo alla sua colpevolezza per il reato di cui all’art. 496 c.p., riproponendo di fatto le stesse critiche già sollevate nel precedente grado di giudizio.
2. Errata applicazione della legge: Il secondo motivo criticava l’applicazione di un’aggravante, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente il suo passato criminale in relazione al nuovo reato commesso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi e ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso. Questa decisione si basa su principi procedurali consolidati e di fondamentale importanza per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorso non potesse essere accolto. In primo luogo, il primo motivo è stato considerato una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già discusso in appello. La Cassazione ha ribadito di non essere un ‘giudice del fatto’; il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova ricostruzione della vicenda, ma di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Tentare di ottenere una diversa valutazione delle prove è un’operazione preclusa in sede di legittimità.
In secondo luogo, il motivo relativo alla valutazione della condotta pregressa è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. I giudici di merito, secondo la Corte, avevano correttamente applicato i principi della giurisprudenza, esaminando il rapporto tra il reato in giudizio e le condanne precedenti per determinare se esistesse una ‘perdurante inclinazione al delitto’. La valutazione era stata compiuta in modo concreto e non basandosi unicamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale.
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per denunciare specifici errori di diritto (‘errores in iudicando’) o vizi procedurali (‘errores in procedendo’). Non può essere trasformato in un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito. Una strategia difensiva efficace deve concentrarsi sulla formulazione di censure precise e pertinenti alla funzione della Suprema Corte, evitando la semplice riproposizione di argomenti già respinti.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché costituiva una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti in appello. Inoltre, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come sono andati i fatti?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti, la cui valutazione è riservata ai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato – dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) e rideterminando la pena, in ordine al reato di cui al capo A), in anni 1, mesi 7 e giorni 10 di reclusione – l pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Palmi, che aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 496 e 61, n.2 cod. pen. (capo A), 186 (capo B) e 189 d.lgs. 285 del 1992 (capo C), condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione;
che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente deduce i vizi d motivazione e di violazione di legge, in relazione agli artt. 61 e 496 cod. pen. – è inammissibile, in quanto, oltre ad essere fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, tende ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 38 e 39 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente deduce i vizi d motivazione e di violazione di legge, in relazione all’art. 99 cod. manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pag. 41 e 42 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto pe si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023.