Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
Il ricorso inammissibile è un concetto fondamentale nel nostro sistema processuale. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cardine: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può essere chiamata a fornire una nuova e diversa interpretazione dei fatti, ma solo a verificare la correttezza giuridica e la logicità della decisione dei giudici di merito. Analizziamo questo caso per capire meglio i limiti dell’impugnazione in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila per i reati di rapina e danneggiamento. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale per il delitto di rapina.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il motivo principale per cui la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile risiede nella natura stessa dell’impugnazione presentata. La difesa dell’imputato ha tentato di proporre alla Corte una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita dai giudici di merito. Questo approccio, tuttavia, si scontra con i limiti intrinseci del giudizio di legittimità.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
È cruciale comprendere che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo compito, definito “sindacato di legittimità”, è circoscritto a valutare se:
1. La legge è stata applicata correttamente.
2. La motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e priva di vizi evidenti.
Proporre una versione diversa dei fatti, senza evidenziare specifici vizi logici o errori di diritto nella sentenza della Corte d’Appello, esula dalle competenze della Suprema Corte e conduce, come in questo caso, a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni della sua ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice di merito aveva esplicitato in modo logico e coerente le ragioni del suo convincimento, basandosi su corretti argomenti giuridici. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello esente dai vizi denunciati. I giudici hanno sottolineato che il tentativo del ricorrente di prefigurare una “alternativa ricostruzione dei fatti” è estraneo al sindacato di legittimità. Richiamando un precedente giurisprudenziale (Sez. 2, n. 51576 del 2016), la Corte ha ribadito che la contestazione deve vertere su vizi logici e non sulla valutazione delle prove, che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Le Conclusioni
L’esito del procedimento è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna per rapina e danneggiamento è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve come monito sull’importanza di strutturare un ricorso in Cassazione non sulla base di una diversa lettura dei fatti, ma sull’individuazione di precisi errori di diritto o vizi logici che abbiano inficiato la sentenza impugnata.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi logici o errori di diritto della sentenza d’appello, mirava a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, un’operazione che non è permessa nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa si può contestare con un ricorso in Cassazione?
In Cassazione si può contestare la violazione della legge o la presenza di vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. Non è possibile chiedere alla Corte di riesaminare le prove o di valutare nuovamente i fatti, poiché questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna è diventata definitiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato a pagare le spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2844 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2844 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 28/02/2023 della Corte di appello di L’Aquil ha confermato la sentenza in data 08/07/2022, che l’aveva condannato per il reato di danneggiamento;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di penale respons dell’imputato per il delitto di rapina, oltre ad essere finalizzato a prefigurare ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, risulta manifestamente quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha es ragioni del suo convincimento (si vedano le pagina 3 e 4 della motivazione) f applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione di penale respon prevenuto per il reato di rapina impropria in concorso formale con quello di res pubblico ufficiale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 51576 del 04/11/2016, COGNOME, Rv. 26950
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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La Presidente