Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2257 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRICASE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme – in particolare si contesta il difetto di querela – smentita da processuali, come risulta dal fatto che, essendo stata contestata l’aggravante di cui all’art. n. 7 cod. pen., il reato continua ad essere sottoposto al regime di procedibilità d’ufficio rilevando, nel caso di specie, le modifiche intervenute con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 635 cod denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il viz censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge da contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentati senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni process (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. pe costituito da mere doglianze in punto di fatto rispetto alle quali il giudice di appello ha una motivazione esente da vizi logici e giuridici circa l’intenzionalità del danneggiamento parte del ricorrente, valorizzando adeguatamente le risultanze emergenti dal processo (si veda in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Consig iere Es’ nsore COGNOME
Il Pr si nte