Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
L’ordinanza n. 1070/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito nel nostro sistema giudiziario, delineando con precisione i confini del giudizio di legittimità. Il caso riguarda un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale che ha visto la sua istanza respinta senza un esame del merito. Questo provvedimento è un’importante lezione sulle corrette modalità di impugnazione e sui limiti intrinseci del ricorso davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello di Milano, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna. Tuttavia, i motivi addotti a sostegno del ricorso non hanno superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su tre pilastri argomentativi principali che mettono in luce i vizi dell’impugnazione.
I Motivi di Fatto e la Ripetizione delle Censure
In primo luogo, la Cassazione ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero costituiti da ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non ha contestato un’errata applicazione della legge da parte dei giudici di merito, ma ha tentato di proporre una diversa ricostruzione dei fatti. Questo tipo di valutazione è preclusa alla Corte di Cassazione, che agisce come giudice di legittimità e non può riesaminare le prove o sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici dei gradi precedenti. Inoltre, i motivi erano in gran parte riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridiche corrette.
La Mancata Deduzione della Causa di Giustificazione
Un punto cruciale riguarda la causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis del codice penale, che esclude la punibilità per chi reagisce a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale. Il ricorrente ha tentato di invocare questa norma per la prima volta in Cassazione. La Corte ha sottolineato che tale difesa non era mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Poiché l’accertamento di un ‘atto arbitrario’ richiede una valutazione di merito basata sui fatti, non può essere introdotto ex novo nel giudizio di legittimità.
La Genericità dei Motivi sulla Pena
Infine, anche le censure relative all’eccessività della pena (sette mesi di reclusione) sono state giudicate intrinsecamente generiche. La Corte ha osservato che il ricorrente non si è confrontato specificamente con la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano infatti spiegato in modo adeguato che la pena era proporzionata alla gravità dei fatti e frutto di un corretto bilanciamento tra la recidiva e le circostanze generiche, ritenute equivalenti.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si concentrano sul ruolo del giudice di legittimità. La Cassazione ribadisce che il suo compito non è quello di fungere da ‘terzo grado’ di giudizio nel merito, ma di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. I motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o di introdurre nuove difese che richiedano valutazioni fattuali è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi agito in stretta conformità con i principi che regolano il processo penale, sanzionando un’impugnazione che non rispettava i requisiti di legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Evidenzia l’importanza di strutturare un ricorso in modo tecnicamente ineccepibile, concentrandosi esclusivamente sulle violazioni di legge o sui vizi di motivazione logico-giuridica. Dimostra, inoltre, che tutte le strategie difensive, comprese le cause di giustificazione, devono essere articolate fin dal primo grado di giudizio. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato, rendendo l’impugnazione un’arma a doppio taglio se non utilizzata con perizia e cognizione di causa.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati mere doglianze sui fatti, riproducevano censure già respinte e sollevavano per la prima volta questioni, come la causa di giustificazione dell’art. 393-bis c.p., che richiedono valutazioni di merito precluse alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti, ma non può effettuare una nuova valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1070 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI CODICE_FISCALE nato a MILANO il 05/07/1999
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e compiuta motivazione sul punto della sussistenza del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), tenuto conto che la sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen. non era stata dedotta e non può, in questa sede, essere esaminata perché involgente apprezzamenti in fatto preclusi al giudice di legittimità;
Rilevato, altresì, che i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, in realtà determinata in misura poco superiore al minimo edittale, cioè mesi sette di reclusione, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena complessivamente applicata fosse del tutto proporzionata alla gravità dei fatti e al giudizio di bilanciamento, con mera equivalenza, della generiche rispetto alla recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
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