Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 91 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 91 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME COGNOME BABACAR CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
NOME TARGA_VEICOLO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dello COGNOME, ed articolato in punto di prova della penale responsabilità, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); che la diversa valutazione delle medesime fonti di prova, effettuata in procedimenti diversi, persino celebrati con riti differenti, non può integrare un contrasto di giudicati che ricorre soltanto in caso di inconciliabilità nella ricostruzione dei fat e non già nella loro valutazione (cfr., Sez. 4 – , n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902 – 01);
ritenuto che il secondo motivo dello stesso ricorso, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è a-specifico e, in ogni caso, manifestamente infondato tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8 dove la Corte, pur prendendo atto della unicità del precedente, ne ha valorizzato, negativamente, la vicinanza temporale rispetto all’episodio per cui è processo);
osservato che il primo motivo del ricorso del coimputato NOME COGNOME, con il quale si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti – come nel caso di specie è certamente ravvisabile – che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 46261 del 18.9.2019, Cammi);
considerato che il secondo motivo, inerente alla mancata esclusione della recidiva contestata di cui all’art. 99, secondo comma, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali denunciati sono testualmente smentiti dalla presenza di una motivazione che, pur partendo dalla considerazione dei precedenti penali, non ha trascurato la gravità del fatto e la sua valutazione in termini di accentuata pericolosità del ricorrente scaturisce anche dalle argomentazioni con cui la Corte ha disatteso la richiesta di ridimensionamento della pena (si veda, in particolare, pag. 7);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 2023.