Ricorso inammissibile: quando la Cassazione pone un freno ai motivi di appello
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non rappresenta una terza occasione per discutere i fatti. Un’ordinanza recente ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e fornendo importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere quali sono i motivi che non possono trovare accoglimento in Cassazione.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello, hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando diversi vizi nella sentenza impugnata. Le loro censure spaziavano dalla valutazione della prova sulla responsabilità penale al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, passando per la presunta incompletezza della motivazione e l’errata applicazione della recidiva.
Le Censure Sollevate e la Decisione della Corte
I ricorrenti hanno tentato, in sostanza, di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze del reato. Uno dei motivi principali mirava a una ricostruzione alternativa dei fatti, basata su una diversa interpretazione delle prove. Un altro motivo contestava la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche, mentre un ulteriore punto criticava l’applicazione della recidiva, ritenuta ingiustificata.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tutti i motivi proposti non meritevoli di accoglimento, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni dei ricorrenti, basando la propria decisione su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
1. Divieto di rivalutazione dei fatti
Il primo motivo è stato respinto perché tendeva a una inammissibile rivalutazione delle fonti di prova. La Corte ha ricordato che il suo compito non è quello di un “terzo giudice di merito”, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Proporre una lettura alternativa delle prove, senza individuare un palese “travisamento” (ossia un’errata percezione di un fatto processuale), si traduce in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio, estraneo al sindacato di legittimità.
2. Motivazione del diniego delle attenuanti generiche
Anche la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata giudicata infondata. La Cassazione ha ribadito che, per negare tale beneficio, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa. È sufficiente che la motivazione faccia riferimento a elementi negativi ritenuti decisivi (nel caso di specie, la vicinanza temporale con un precedente reato) o alla semplice assenza di elementi positivi di rilievo.
3. Motivazione implicita e completezza della sentenza
Per quanto riguarda la doglianza su una motivazione incompleta, la Corte ha applicato il principio secondo cui una censura può ritenersi implicitamente disattesa quando le argomentazioni addotte sono logicamente incompatibili con la decisione complessivamente adottata. In altre parole, se la motivazione della sentenza, nel suo insieme, segue un filo logico coerente che porta a una certa conclusione, le censure che contrastano con tale logica si intendono respinte, anche senza una confutazione esplicita.
4. Valutazione della recidiva
Infine, la Corte ha considerato manifestamente infondata la critica sulla recidiva. La sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato l’aumento di pena non solo sulla base dei precedenti penali, ma anche considerando la gravità del fatto e la pericolosità del ricorrente, dimostrando una valutazione completa e non automatica dell’istituto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un esito prevedibile quando non si rispettano i confini del giudizio di legittimità. È essenziale che i motivi di ricorso non si limitino a criticare l’apprezzamento del giudice di merito, ma identifichino specifici errori di diritto o vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione. In assenza di tali elementi, il tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legge o illogicità manifeste della motivazione, propone una riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di merito.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. La Corte ha chiarito che è sufficiente che il giudice motivi il diniego facendo riferimento a elementi negativi ritenuti prevalenti o alla mancanza di elementi positivi significativi, senza dover confutare ogni singolo argomento difensivo.
Una sentenza è nulla se il giudice non risponde a ogni singola obiezione sollevata nei motivi d’appello?
Non necessariamente. L’ordinanza afferma che una specifica obiezione può considerarsi implicitamente respinta se è logicamente incompatibile con la motivazione complessiva e la decisione finale adottata dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 91 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 91 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME.CODICE_FISCALE nato il 05/02/1988
NOME 05BXACR nato il 19/02/1995
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME
considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dello Shona, ed articolato in punto di prova della penale responsabilità, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); che la diversa valutazione delle medesime fonti di prova, effettuata in procedimenti diversi, persino celebrati con riti differenti, non può integrare un contrasto di giudicati che ricorre soltanto in caso di inconciliabilità nella ricostruzione dei fat e non già nella loro valutazione (cfr., Sez. 4 – , n. 46885 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 277902 – 01);
ritenuto che il secondo motivo dello stesso ricorso, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è a-specifico e, in ogni caso, manifestamente infondato tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8 dove la Corte, pur prendendo atto della unicità del precedente, ne ha valorizzato, negativamente, la vicinanza temporale rispetto all’episodio per cui è processo);
osservato che il primo motivo del ricorso del coimputato NOME COGNOME con il quale si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti – come nel caso di specie è certamente ravvisabile – che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 46261 del 18.9.2019, Cammi);
considerato che il secondo motivo, inerente alla mancata esclusione della recidiva contestata di cui all’art. 99, secondo comma, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali denunciati sono testualmente smentiti dalla presenza di una motivazione che, pur partendo dalla considerazione dei precedenti penali, non ha trascurato la gravità del fatto e la sua valutazione in termini di accentuata pericolosità del ricorrente scaturisce anche dalle argomentazioni con cui la Corte ha disatteso la richiesta di ridimensionamento della pena (si veda, in particolare, pag. 7);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 2023.