Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile in materia penale, delineando i confini entro cui la Corte di Cassazione può esaminare un’impugnazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sulla base di motivi ritenuti ripetitivi e manifestamente infondati. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso: Dal Giudizio di Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, condannato per un reato a carattere permanente, decideva di presentare ricorso per Cassazione affidandosi a tre distinti motivi. Con il primo, lamentava una presunta violazione dell’art. 633 del codice penale. Con il secondo, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p. Infine, con il terzo motivo, criticava la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendola erronea.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i motivi proposti, ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso. Questa decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei requisiti che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di legittimità. La Corte non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è, in sostanza, un’impugnazione che non può neppure essere discussa nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
Il provvedimento della Suprema Corte si articola su tre punti principali, corrispondenti ai motivi di ricorso presentati dalla difesa.
La Reiteratività dei Primi Due Motivi
Il primo e il secondo motivo sono stati giudicati ‘reiterativi’. Questo significa che l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche o evidenziare specifici vizi logico-giuridici nella sentenza impugnata. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, e la semplice riproposizione di censure già valutate non è consentita.
L’Inapplicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
In relazione alla richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p., la Corte ha sottolineato come la decisione dei giudici di merito fosse corretta. L’imputato era gravato da molteplici precedenti penali per reati della stessa natura. Inoltre, la condotta illecita si era protratta a lungo nel tempo, un elemento che escludeva la possibilità di considerarla di ‘gravità minimale’. La non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il comportamento non è occasionale e l’offesa non è irrilevante.
La Corretta Determinazione della Pena per il Reato Permanente
Anche il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: nel reato permanente, la consumazione si protrae fino a quando cessa la condotta illecita (ad esempio, con l’allontanamento dal luogo del reato) o fino alla sentenza di condanna. Di conseguenza, il trattamento sanzionatorio deve essere determinato sulla base della legge in vigore al momento della cessazione della permanenza, come correttamente fatto dal giudice di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi specifici e non può risolversi in una mera riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una sanzione alla Cassa delle ammende. La decisione, inoltre, chiarisce l’inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di precedenti specifici e di una condotta illecita non episodica, riaffermando al contempo i criteri per l’individuazione del momento consumativo del reato permanente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi proposti sono una semplice ripetizione di censure già respinte nel giudizio d’appello (motivi reiterativi) o quando sono palesemente privi di fondamento giuridico.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non è stata applicata perché il ricorrente aveva numerosi precedenti penali per reati simili e la sua condotta illecita si era protratta nel tempo, elementi che, secondo la Corte, escludono la minima gravità del fatto richiesta dalla norma.
Come si stabilisce la pena per un reato permanente?
Per un reato permanente, la pena viene stabilita in base alla legge vigente nel momento in cui la condotta illecita cessa. La cessazione avviene o con un’azione volontaria del reo (es. l’allontanamento dal luogo del reato) o, in mancanza, con la sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46060 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIORENZUOLA D’ARDA il 25/03/1969
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cavazza RAGIONE_SOCIALE;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all’art. 633 c.p., è reiterativo di censura già avanzata in sede di appello ed ivi superata con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata )
che anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. è reiterativo e dunque non consentito, avendo la Corte di appello evidenziato che il ricorrente è gravato da molteplici precedenti penali di natura analoga a quello contestato e che la condotta, per il suo protrarsi nel tempo, non era connotata da gravità minimale ( cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
che il terzo motivo con cui si deduce l’erronea determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo il giudice fatto riferimento alla cornice edittale vigente al momento della consumazione del reato che,nel caso di reato permanente isi verifica quando cessa,Caltante. con l’allontanamento del soggetto, o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato ( Sez.2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente