Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un concetto fondamentale nel nostro sistema processuale penale. La Corte di Cassazione ha rigettato le istanze di due imputati, ribadendo un principio cardine: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché un appello, se mal impostato, non ha alcuna possibilità di essere accolto.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Bologna, hanno presentato ricorso alla Suprema Corte. Il primo era stato riconosciuto colpevole del reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), mentre il secondo del reato di lesioni personali (art. 582 c.p.). Entrambi hanno impugnato la sentenza di secondo grado sperando in un esito diverso.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
I motivi addotti dai ricorrenti erano vari e miravano a smontare la decisione della Corte d’Appello. Nello specifico:
* Un ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, la presunta mancanza di prove sulla sua colpevolezza, il mancato riconoscimento dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato e il diniego delle attenuanti generiche con la conseguente richiesta di riduzione della pena al minimo edittale.
* L’altro ricorrente si doleva dell’affermazione della sua responsabilità per il reato di lesioni, nonché del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della mancata rideterminazione della pena.
Nonostante la pluralità delle censure, la Corte di Cassazione le ha liquidate con una declaratoria di inammissibilità. La ragione è semplice ma cruciale: i motivi proposti non erano altro che una riproposizione di questioni già ampiamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha osservato che i ricorsi erano inammissibili perché i motivi avanzati non rientravano tra quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità. I ricorrenti, di fatto, chiedevano alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti ‘giudici di merito’).
La Suprema Corte ha sottolineato che le argomentazioni degli imputati replicavano profili di censura già “adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito”. La sentenza impugnata aveva già fornito una risposta logica e coerente a tutte le obiezioni, come si evinceva dalle pagine della motivazione dedicate a ciascun imputato. Tentare di riaprire la discussione sui fatti davanti alla Cassazione è un errore procedurale che porta inevitabilmente a un esito negativo.
Conclusioni: L’Insegnamento della Suprema Corte
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere fondato su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio di motivazione (illogicità, contraddittorietà), e non può trasformarsi in un appello mascherato per ottenere una terza valutazione del materiale probatorio. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati dagli imputati erano una semplice riproposizione di questioni di merito già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di contestazione non è consentito in sede di legittimità.
Cosa significa che un ricorso non è consentito in ‘sede di legittimità’?
Significa che il compito della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti o le prove del processo, ma solo di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della sentenza di condanna, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5579 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a RAVENNA il 04/09/1980 NOME nato a TARANTO il 14/06/1991
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati (COGNOME ha dedotto censure relative: all’affermazione della sua penale responsabilità per il delitto ex art. 378 cod. pen. contestatogli; al mancato raggiungimento della prova piena della sua colpevolezza; al mancato riconoscimento dell’omessa integrazione dell’elemento soggettivo del reato; al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla richiesta di riduzione della pena entro il minimo edittale. COGNOME ha dedotto motivi relativi all’affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché alla mancata rideternninazione della pena entro il minimo edittale) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 7 a 11 per COGNOME e pagine da 11 a 14 per COGNOME);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2024.