Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26508 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26508 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a LAERRU il 07/11/1961
COGNOME nato a VILLAGRANDE STRISAILI( ITALIA) il 18/03/1963
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e COGNOME NOME, ritenuto che entrambi i ricorsi, con il primo motivo, deducono l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., con riferimento valutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui all’art. 628, commi 2 e 3, cod
considerato che tale doglianza non è consentita, risolvendosi nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito argomentazioni giuridicamente corrette, alle quali i ricorrenti non contrappongon una specifica critica, come emerge chiaramente dalla lettura delle pagg. 38della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto, motivazione esaustiva, della ricostruzione dei fatti fondata sugli accertamenti d polizia giudiziaria, sulle dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili risultanze delle intercettazioni ambientali;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, anch’esso comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamentano il vizio di motivazione in ordine alla sussis degli elementi costitutivi del reato di rapina, il travisamento della dichiarativa e la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, supera la soglia di ammissibilità, in quanto articolato su profili meramente fat e volto a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda e una differ valutazione del materiale probatorio, attività estranee ai poteri della Cor legittimità;
considerato che i giudici di appello hanno sviluppato, alle pagg. 36-56 della motivazione, una ricostruzione logica e coerente della vicenda, fondata elementi convergenti, insuscettibile di essere censurata in questa sede, poi priva di vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità;
osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l configurabilità del concorso di persone nel reato di rapina, è manifestamen infondato e meramente reiterativo di censure già valutate e disattese dai giu di merito con motivazione congrua e priva di vizi logici (cfr. pagg. 53-56 de sentenza impugnata);
ritenuto che sono parimenti infondate le doglianze relative alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen., essendo st correttamente richiamato il principio secondo cui, in tema di rapina, la circosta aggravante delle “più persone riunite” presuppone la simultanea presenza d almeno due persone nel luogo e al momento della condotta violenta o minacciosa, risultando irrilevante che la persona offesa percepisca o meno tale presenz
poiché la “ratio” dell’aggravamento è correlata all’accresciuta potenzia offensiva derivante dalla compresenza oggettiva di più soggetti;
considerato che alla luce di tale principio, la Corte ha correttamente ritenut
configurabile l’aggravante in esame, a prescindere dalla circostanza che i sogge
Sette e Loi facessero parte o meno del gruppo che ha materialmente commesso il reato;
rilevato infine che il quinto motivo del ricorso presentato dal ricorrente COGNOME
con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche, è manifestamente infondato, essendo stato motivatamente disatteso
dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 57-58 della sentenza impugnata), in conform al principio secondo cui il giudice non è tenuto a prendere in esame ogni singo
elemento allegato, ma può limitarsi a richiamare quelli ritenuti decisivi, da c desume l’irrilevanza o il superamento di quelli contrari;
rilevato, pertanto, che ì ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.