Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 6 giugno 2025 offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per capire i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza definitiva. In questo articolo, analizzeremo il caso specifico di un ricorso avverso una condanna per evasione, evidenziando i principi ribaditi dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Salerno, che lo aveva condannato per il reato di evasione. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per cercare di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Oggetto del Contendere
Il ricorrente basava la sua difesa su una serie di motivi che, a suo dire, avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa. In particolare, venivano contestati aspetti legati alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, inclusa la non applicabilità di una specifica causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti come un tribunale o una corte d’appello, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e priva di vizi evidenti. È in questa cornice che si inserisce la valutazione che ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto il ricorso inammissibile per una serie di ragioni precise e tecnicamente fondate. In primo luogo, hanno osservato che i motivi presentati non erano nuovi, ma costituivano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. La difesa, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti, un compito che esula dalle sue competenze.
La Corte ha sottolineato che gli argomenti difensivi erano stati già “adeguatamente vagliati e disattesi” con motivazioni “giuridicamente corrette, puntuali e coerenti”. I giudici di merito avevano fornito una spiegazione logica e basata sulle prove acquisite, sia per quanto riguarda la sussistenza del reato di evasione sia per la decisione di non applicare la causa di non punibilità dell’art. 131-bis c.p. La decisione dei giudici di merito su quest’ultimo punto è stata definita “insindacabile”, in quanto basata su una valutazione di merito ben motivata.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte di Cassazione ha conseguenze dirette e significative. Dichiarando il ricorso inammissibile, la condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, in base all’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una terza opportunità per discutere i fatti, ma uno strumento di controllo sulla legalità delle decisioni. Proporre motivi non consentiti, meramente ripetitivi o che sollecitano una rivalutazione del merito, porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità con le relative conseguenze economiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi erano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente valutati e respinti dai giudici di merito, e chiedevano una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che la difesa non ha introdotto nuovi argomenti di diritto o vizi logici della sentenza, ma si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni e critiche ai fatti già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30946 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a EBOLI il 18/06/1973
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità / in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al riscontro dei costituti anche soggettivi dell’evasione in contestazione (si vedano in particolare le assorbe considerazioni spese nell’ultimo capoverso del § 1 della motivazione) / nonché con riguardo alla ncnpplicabilità della causa di non punibilità di cui all’ad 131 bis cp ( anche nel caso si l’insindacabile giudizio di merito espresso nell’ultimo capoverso del § 2)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.