Ricorso inammissibile: Cassazione chiarisce i limiti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca i ricorsi, sottolineando la differenza fondamentale tra un giudizio di legittimità e uno di merito. Comprendere quando un ricorso inammissibile viene dichiarato è cruciale per chiunque si approcci al sistema giudiziario penale. Il caso analizza un appello contro una condanna per truffa processuale, evidenziando i paletti procedurali che non possono essere superati.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto colpevole del reato di truffa processuale, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per cercare di ribaltare la decisione a lui sfavorevole.
I Motivi del Ricorso
L’appellante ha basato la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Errata valutazione delle prove: Il primo motivo lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo al giudizio di colpevolezza. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente attribuito un valore probatorio superiore alle dichiarazioni di alcuni testimoni rispetto a quelle dell’imputato stesso.
2. Contestazione sulla provvisionale: Il secondo motivo contestava l’entità della provvisionale, ovvero la somma stabilita come anticipo sul risarcimento del danno, deducendo un vizio di motivazione anche su questo punto.
L’Analisi della Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi cardine della procedura penale e della funzione stessa della Suprema Corte.
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate (giudizio di legittimità), senza poter entrare nel merito delle scelte valutative compiute dai giudici delle istanze precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fornito una motivazione chiara e distinta per ciascuno dei motivi di ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno stabilito che la richiesta dell’imputato non mirava a evidenziare un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella sentenza, ma sollecitava una diversa valutazione del compendio probatorio. In pratica, si chiedeva alla Cassazione di “pesare” nuovamente le testimonianze, un’attività che esula completamente dalle sue competenze e che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Poiché i giudici di merito avevano motivato la loro scelta nel rispetto dei criteri di legge e di logica, il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Anche il secondo motivo, relativo alla provvisionale, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che la statuizione sulla provvisionale ha natura provvisoria e delibativa. Essa è destinata a essere superata e sostituita dall’accertamento definitivo sul risarcimento del danno, che avviene in sede civile. Pertanto, contestarne l’entità in sede di legittimità penale non è consentito.
Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta non solo la conferma della sentenza di condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La valutazione delle prove è un’attività preclusa alla Suprema Corte, la quale si limita a un controllo sulla coerenza e correttezza giuridica del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.
Perché il motivo di ricorso sulla valutazione dei testimoni è stato dichiarato inammissibile?
Perché chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado). La Cassazione può solo controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
È possibile contestare in Cassazione l’importo della provvisionale?
Secondo questa ordinanza, no. La Corte ha specificato che la provvisionale è una statuizione provvisoria destinata ad essere sostituita dalla decisione definitiva sul risarcimento del danno in sede civile, motivo per cui il ricorso su questo punto è stato ritenuto inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10644 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10644 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PERUGIA il 10/08/1979
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il delitto di truffa processuale fondate sulle dichiarazioni dei testi COGNOME e Conte che non rivestono un valore probatorio superiore a quelle dell’imputato, non è consentita poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio che i giudici di merito hanno effettuato nel rispetto dei criteri di legge e di logica;
che il secondo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla entità della provvisionale, non è consentito poichè si tratta di statuizione comunque provvisoria e destinata ad essere sostituita dall’accertamento definitivo in sede civile;
rilevato che con memoria il difensore ha comunicato che il suo assistito è al momento sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al fine di consentire l’adozione dei più opportuni provvedimenti in sede di esecuzione nell’eventualità in cui il ricorso venga dichiarato inammissibile.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.