Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione, chiarendo perché non ogni doglianza possa portare a un nuovo esame del caso. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, confermando la decisione della Corte d’Appello. Questo caso evidenzia due principi fondamentali del nostro sistema processuale: la robustezza delle sentenze di merito di fronte a vizi formali minori e la netta separazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di contestazione, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due argomenti principali: la presunta nullità della sentenza di primo grado per un vizio di motivazione e l’eccessività della pena inflitta. La Cassazione ha analizzato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta e perentoria.
Il Vizio di Motivazione: un Semplice Refuso non Invalida la Sentenza
Il primo motivo di ricorso contestava la validità della sentenza di primo grado, sostenendo che la motivazione fosse “non pertinente” al caso specifico. La Corte di Cassazione ha liquidato questa doglianza come manifestamente infondata. In primo luogo, l’errore segnalato è stato qualificato come un semplice “refuso”, ovvero un errore materiale di scrittura, poiché il resto della motivazione era perfettamente coerente e pertinente ai fatti.
Ancor più importante, la Corte ha richiamato un principio consolidato dalle Sezioni Unite: persino la totale assenza di motivazione in una sentenza di primo grado non rientra tra le cause di nullità che obbligano il giudice d’appello a rinviare il caso indietro. Il giudice d’appello, infatti, possiede pieni poteri di cognizione e può integrare o redigere ex novo la motivazione mancante. Di conseguenza, un vizio di questo tipo non può giustificare un ricorso inammissibile in Cassazione.
L’Eccessività della Pena e la Discrezionalità del Giudice di Merito
Il secondo motivo riguardava la presunta eccessività della pena. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità. La graduazione della pena, inclusa la valutazione di aggravanti e attenuanti, è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito (primo e secondo grado). Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale.
La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la decisione sia supportata da una motivazione logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adeguatamente giustificato la sua decisione, facendo riferimento a elementi decisivi presenti nella sentenza impugnata. Pertanto, anche questa censura non poteva trovare accoglimento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi presentati erano manifestamente infondati. Il presunto vizio di motivazione è stato declassato a un irrilevante errore materiale, sanabile in appello. La critica sull’entità della pena si è scontrata con il principio della discrezionalità del giudice di merito, il cui operato è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. La decisione si fonda sulla distinzione netta tra il compito dei giudici di merito, che valutano i fatti e determinano la pena, e quello della Cassazione, che vigila sulla corretta applicazione della legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, i motivi devono riguardare violazioni di legge sostanziali o processuali e non critiche generiche o relative ad aspetti, come la quantificazione della pena, che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito. La decisione serve da monito: un ricorso basato su argomenti deboli o non consentiti dalla legge non solo non avrà successo, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Un errore materiale nella motivazione di una sentenza di primo grado la rende nulla?
No. Secondo la Corte, un semplice errore materiale (refuso) non è sufficiente a causare la nullità, specialmente se il resto della motivazione è coerente. Inoltre, la Cassazione ribadisce che anche una totale mancanza di motivazione può essere sanata dal giudice d’appello, che ha il potere di redigerla integralmente.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione l’entità della pena ritenuta troppo alta?
No, non è generalmente possibile. La determinazione della pena (graduazione) rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione su cui si basa tale scelta è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non può riesaminare la decisione nel merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la fine del processo, rendendo definitiva la condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11874 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11874 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 032XIVL) nato il 19/10/1991
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39415 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 febbraio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta la nullità della sentenza di primo grado perché recante motivazione non pertinente al caso del prevenuto- è manifestamente infondato perché 1) l’errore segnalato è solo un refuso, in quanto la restante parte della motivazione del Tribunale è pertinente ; 2) in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di vizi ben più radicali della sentenza di primo grado, secondo c finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo gra ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante .(Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008; Rv. 244118 – 01).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che contesta l’eccessività della pena- non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agl aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare l pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo de giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere es COGNOME
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Il Presidente