Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
L’ordinamento giuridico offre diversi gradi di giudizio per garantire il diritto alla difesa, ma l’accesso a questi strumenti è regolato da precise norme. Quando un’impugnazione non rispetta tali requisiti, si incorre in una dichiarazione di inammissibilità. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo confermi la condanna, ma comporti anche ulteriori sanzioni. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata dalla Corte d’Appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale, per aver offeso due distinti ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Avverso tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La difesa dell’imputata contestava la sentenza di secondo grado sotto due profili:
1. L’errata applicazione dell’istituto della continuazione: Si sosteneva che la continuazione del reato non sussistesse, in quanto non era stata specificamente contestata e il reato di oltraggio doveva considerarsi monoffensivo, ovvero lesivo di un unico interesse giuridico.
2. L’eccessività del trattamento sanzionatorio: Si lamentava un’inadeguata determinazione della pena da parte dei giudici di merito.
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rigettato entrambi i motivi, ritenendo il ricorso manifestamente infondato.
Analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte ha preliminarmente osservato che le censure mosse dalla ricorrente erano una mera riproduzione di quanto già esposto e rigettato nel giudizio d’appello. Questa pratica, priva di elementi di novità o di specifiche critiche alla logica giuridica della sentenza impugnata, è una delle cause tipiche che portano a un ricorso inammissibile.
La Natura Plurioffensiva del Reato di Oltraggio
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici di legittimità hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è pacificamente plurioffensivo. Esso, infatti, non lede soltanto l’onore e il decoro del singolo pubblico ufficiale, ma anche il prestigio e il buon andamento della Pubblica Amministrazione che egli rappresenta. La Corte ha inoltre specificato che la continuazione emergeva con chiarezza dal capo di imputazione, che indicava espressamente due persone offese, rendendo la motivazione della Corte d’Appello sul punto del tutto logica e corretta.
La Correttezza della Dosimetria della Pena
Anche riguardo al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente argomentato le proprie decisioni in merito alla quantificazione della pena, senza incorrere in vizi logici o violazioni di legge.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nel principio secondo cui il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado di merito. Il suo scopo non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte, senza individuare vizi specifici di legittimità, si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante monito sulle conseguenze di un’impugnazione infondata. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce la necessità di formulare ricorsi per cassazione che critichino puntualmente la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano una mera riproduzione degli argomenti già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza sollevare specifiche critiche di legittimità alla sentenza impugnata.
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è considerato lesivo di un solo interesse?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è plurioffensivo, in quanto lede sia l’onore del singolo funzionario sia il prestigio della Pubblica Amministrazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1896 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UDINE il 29/11/1991
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 28803/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo di ricorso, riguardanti la pretesa insussistenza della continuazione in quanto non contestata e trattandosi comunque di reato monoffensivo, sono meramente riproduttive di quanto dedotto in appello, là dove la motivazione della Corte territoriale rappresenta in maniera logica, da un lato, la pacifica plurioffensività del reato e, dall’altro, come la continuazione emerga con chiarezza dal capo di imputazione che indica due persone offese;
Ritenuto quanto al secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024