Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41266 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41266 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’impugnazione in esame si palesa caotica, disordinata e prolissa / estrinsecandosi nella prospettazione di censure esposte in modo non consequenziale e con numerazione confusa, di contenuto anche ripetitivo tra loro, oltre che in gran parte ridonanti, generiche e scarsamente perspicue laddove taluni paragrafi contengono il mero astratto richiamo ai principi che devono governare il processo penale e sono quindi estranei ai canoni di una ragionata censura che deve essere condotta sullo specifico costrutto argomentativo della sentenza impugnata;
che una simile impostazione esula pertanto da un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai se dell’art. 606 cod. proc. pen. ed è assai poco rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione “secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto a questo Giudice, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato” (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, COGNOME; Sez. F, n. 40256 del 23/08/2016, COGNOME, non mass.).
Non può infatti rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione de possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’art. 581, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.;
che in fattispecie simili, questa Corte ha già osservato come un’impugnazione così concepita e strutturata, al di là del nominalistico richiamo all’art. 606, s candida già di per sé all’inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura” (Sez. 2 n. 3126 del 29/11/2023, Vaccaro, Rv. 285800; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276748; Sez. 2 n. 57737 del 20/09/2018, COGNOME, Rv. 274471; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 271725; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013- dep. 2014, COGNOME, Rv. 259063).
che, nondimeno, volendo enucleare i tre aspetti essenziali di censura, il ricorso è comunque affetto da palese infondatezza:
(a) la dedotta violazione degli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. ed i prospettato vizio motivazionale in ordine al giudizio di responsabilità, costituiscono doglianza in parte non consentita e, per altra parte, manifestamente infondata.
Va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale le censure relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di
legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilità dell doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione).
La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l’aspetto del vizio motivazionale, chiaramente insussistente, alla luce delle puntuali argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata (pagg. 7 e 8 ove si evidenzia che l’utenza telefonica utilizzata per la trattativa della vendita on line era intestata all’imputato, come anche la carta postepay sulla quale veniva accreditata la somma di denaro costituente ingiusto profitto), in larga parte obliterate dalla difesa che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.
(b) la dedotta violazione di legge ed il prospettato vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., al diniego di circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, sono censure anch’esse manifestamente infondate.
La Corte di appello ( pag. 8 e 9) ha escluso la particolare tenuità del fatto alla luce della ragguardevole entità del danno cagionato alla persona offesa (euro 1265,00) e della abitualità del comportamento (essendo l’imputato attinto da due condanne per reati della medesima indole), così correttamente escludendo la sussistenza dei presupposti di applicazione previsti dall’art. 131 bis cod. pen.
In punto di attenuanti generiche e di sospensione condizionale della pena inflitta, il Collegio territoriale ha negato la diminuente in questione ed il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. alla luce delle pregresse condanne; tale valutazione è adeguata non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche e nel formulare un giudizio di prognosi negativa in ordine alla futura astensione dal compimento di ulteriori reati , prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci
o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Con riferimento alla quantificazione della pena inflitta, la Corte di appello ha evidenziato che la sanzione detentiva irrogata dal giudice di primo grado corrisponde al minimo edittale (con conseguente impossibilità di ulteriore riduzione) e che l’entità della componente pecuniaria è adeguata rispetto al consistente danno patrimoniale arrecato e alla capacità a delinquere dell’imputato, con conseguente corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
( c) la prospettata violazione dell’art. 438 cod. proc. pen. in punto di illegittimi della revoca della ammissione al giudizio abbreviato è parimenti del tutto generica in quanto formulata senza alcun confronto con la sentenza impugnata (pagg. 5 e 7) che – all’esito della compiuta ricostruzione dell’iter processuale di primo gradoha escluso la riduzione di pena per il rito abbreviato la cui ammissione era stata correttamente revocata in quanto richiesto da difensore privo di procura speciale.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 2025.