Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COLLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME e letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 368 cod. pen. non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, con motivazione non illogica, ha ritenuto sussistenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato contestato. Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 – 01);
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità per il reato in esame (sentenza impugnata, pag. 8), valorizzando le complessive risultanze processuali, ovvero l’escussione della parte civile, le cui dichiarazioni risultano corroborate da quanto riferito da testimoni presenti all’episodio – nessuno dei quali ha mai riferito di avere intravisto una pistola in mano alla persona offesa (come falsamente denunciato dall’imputato) – e dalle immagini delle telecamere “che mostrano uno COGNOME tutto fuorchè spaventato (da paventate minacce)”; alla luce di dette valutazioni, si è, in modo non illogico, giudicato del tutto implausibile la versione dei fatti contenuta nella denuncia corpo del reato, atteso che “non appare credibile che una persona, poco prima minacciata con una pistola, si avvicini alla persona che lo ha minacciato, per chiedere spiegazioni, come ha affermato di aver fatto lo COGNOME nella sua calunniosa denuncia querela” (pag. 7);
Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso – con il quale si è censurata la sentenza di appello per la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen risulta manifestamente infondato: per un verso, si tratta di deduzione del tutto generica con la quale ci si limita ad affermare che “le due decisioni di merito sono state emess in assoluta violazione dell’art. 131 bis c.p. e in netto contrasto con
le emergenze istruttorie”; per altro verso, analoga censura non è contenuta nei motivi di appello ed è pacifico che in tal caso la causa di non punibilità non può, comunque, essere dedotta dinanzi alla Cassazione (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 – 02);
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024