Ricorso Inammissibile per Calunnia: La Cassazione Conferma la Condanna
Con l’ordinanza n. 5608 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricorso inammissibile per calunnia, fornendo importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione e sulla configurabilità del reato anche in caso di denuncia contro ignoti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato, confermando la decisione dei giudici di merito e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di calunnia. L’imputato aveva falsamente denunciato lo smarrimento di alcuni titoli, un atto che, secondo l’accusa, era finalizzato a incolpare implicitamente chi li avrebbe successivamente incassati. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 7 marzo 2023, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato.
Contro tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui la presunta infondatezza dell’accusa, la violazione di norme procedurali e l’avvenuta prescrizione del reato.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile per Calunnia
La Settima Sezione Penale della Cassazione ha esaminato il ricorso, concludendo per la sua totale inammissibilità. I giudici hanno ritenuto che le censure difensive non superassero il vaglio preliminare necessario per un esame nel merito della questione.
Manifesta Infondatezza delle Censure
Il motivo principale della decisione risiede nella manifesta infondatezza degli argomenti proposti. La Corte ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente, sia sulla sussistenza del reato di calunnia sia sull’elemento soggettivo (il dolo) dell’imputato. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge.
La Pericolosità della Falsa Denuncia
Un punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda la configurabilità della calunnia anche quando la denuncia è sporta contro soggetti ignoti. La Cassazione ha chiarito che una falsa denuncia di smarrimento di titoli è idonea a determinare il coinvolgimento potenziale di chi li porta all’incasso. Tale soggetto, infatti, potrebbe essere ingiustamente accusato di reati perseguibili d’ufficio, come la ricettazione. Pertanto, anche una denuncia apparentemente generica può integrare il delitto di calunnia, poiché dirige i sospetti dell’autorità giudiziaria verso una persona determinabile.
Reiezione delle Altre Doglianze
La Suprema Corte ha anche respinto le altre eccezioni sollevate dalla difesa. La presunta violazione procedurale legata ai tempi di consegna della copia della sentenza d’appello è stata giudicata inconferente. Allo stesso modo, l’eccezione di prescrizione è stata palesemente smentita dalla contestazione e dal riconoscimento della recidiva (ex art. 99, comma 2, c.p.), che comporta un allungamento dei termini necessari per l’estinzione del reato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati del diritto processuale e penale. In primo luogo, viene ribadito il principio per cui il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni di fatto già vagliate dai giudici di merito con motivazione logica e congrua. Non è possibile, in sede di legittimità, chiedere una nuova valutazione delle prove.
In secondo luogo, la Corte sottolinea la natura del reato di calunnia come delitto di pericolo, che si consuma nel momento in cui la falsa accusa viene portata a conoscenza dell’autorità, essendo sufficiente la mera possibilità che si instauri un procedimento penale contro un innocente. La decisione evidenzia come anche un’accusa indiretta o implicita possa essere sufficiente a integrare il reato.
Infine, l’ordinanza riafferma l’importanza della recidiva nel calcolo dei termini di prescrizione, un elemento che la difesa aveva erroneamente trascurato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile per calunnia, ha importanti implicazioni. Essa serve da monito contro la presentazione di ricorsi meramente dilatori o basati su argomenti infondati, che non fanno altro che appesantire il sistema giudiziario. Inoltre, rafforza la tutela contro le false accuse, chiarendo che la calunnia può sussistere anche attraverso denunce generiche ma idonee a indirizzare le indagini verso persone innocenti. Per i cittadini, questa ordinanza conferma la gravità della falsa denuncia e le severe conseguenze legali, inclusa la condanna al pagamento di ammende, che ne possono derivare.
Una falsa denuncia di smarrimento contro ignoti può configurare il reato di calunnia?
Sì. La Corte di Cassazione ha affermato che anche una denuncia contro ignoti è in grado di determinare il potenziale coinvolgimento di un soggetto innocente (ad esempio, chi presenta i titoli per l’incasso), che potrebbe essere accusato di reati gravi come la ricettazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza un esame nel merito?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e si limitavano a replicare censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio con argomentazioni corrette e logiche.
In che modo la recidiva ha influito sull’esito del caso?
La recidiva, contestata e ritenuta sussistente, ha reso infondata l’eccezione sulla maturazione della prescrizione. La condizione di recidivo, infatti, comporta un aumento del tempo necessario perché il reato si estingua, e in questo caso ha impedito che la prescrizione maturasse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5608 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a VIADANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME , COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a dedurre aspetti in di manifestamente infondati ( la falsa denunzia di smarrimento infatti, seppur resa nei confronti soggetti ignoti, è in grado di determinare il coinvolgimento potenziale del soggetto che po all’incasso i titoli falsamente smarriti e a monte di chi si interpone nella relativa circolazi riguardo ad accuse per reati perseguibili d’ufficio, quale ad esempio la ricettazione) rep censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerent riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al giudizio di responsabilità e alla configurabilità della calunnia anche nei suoi soggettivi ( pag. 5 sino al quarto capoverso), alla manifesta inconferenza della asserita violazi difensiva correlata al tempo di consegna di copia della sentenza da appellare ( pag. 5, ter capoverso), alla ritenuta maturazione della prescrizione, palesemente smentita dalla recidiva e art. 99 comma 2 cp contestata e ritenuta;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.