Ricorso Inammissibile per Calunnia: Quando Fornire False Generalità Integra il Reato
La recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità e sulla configurabilità del reato di calunnia. Il caso analizzato conferma che un ricorso inammissibile per calunnia è la conseguenza diretta di motivi generici e volti a una rivalutazione dei fatti. Questa pronuncia ribadisce la gravità del fornire false generalità riconducibili a una persona reale durante un controllo delle forze dell’ordine.
I Fatti del Caso: L’identificazione errata durante il controllo
La vicenda processuale trae origine da un controllo di polizia durante il quale un soggetto, al fine di eludere le conseguenze legali, forniva agli agenti operanti le generalità del proprio fratello. Questa condotta ha portato alla sua condanna per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale, da parte della Corte di Appello di Milano. L’imputato, infatti, aveva scientemente incolpato di un reato una persona che sapeva essere innocente (il fratello), inducendo l’autorità a procedere nei suoi confronti.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione della prova di colpevolezza effettuata dai giudici di merito. I motivi del ricorso si concentravano su una presunta errata ricostruzione dell’elemento materiale e psicologico del reato di calunnia. In sostanza, la difesa mirava a ottenere una rilettura alternativa delle prove raccolte nel corso del processo.
La Valutazione della Cassazione sul ricorso inammissibile per calunnia
La Suprema Corte ha analizzato i motivi presentati, giungendo a una conclusione netta e perentoria. I giudici hanno qualificato le censure come “generiche” e “riproduttive” di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello. Il ricorso, secondo la Corte, non evidenziava vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi su principi consolidati della procedura penale. È stato ribadito che il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito. Il suo scopo non è quello di riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente sulla sussistenza del reato di calunnia, evidenziando come la condotta dell’imputato – fornire le generalità di una persona reale e innocente – integrasse pienamente sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del delitto. Di fronte a una motivazione immune da vizi logico-giuridici, i motivi del ricorrente si sono rivelati un tentativo inefficace di sollecitare una nuova e non consentita valutazione del compendio probatorio. Di conseguenza, all’inammissibilità dell’impugnazione è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida due principi fondamentali. In primo luogo, sottolinea la gravità della condotta di chi fornisce false generalità riconducibili a un soggetto terzo e innocente, confermando che tale azione integra il delitto di calunnia. In secondo luogo, essa serve da monito per la redazione dei ricorsi per Cassazione: le impugnazioni devono essere fondate su specifici vizi di legge o di motivazione e non possono limitarsi a criticare genericamente l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito. La dichiarazione di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche, rappresenta la sanzione processuale per un’impugnazione che non rispetta i limiti imposti dal ruolo e dalla funzione della Corte di Cassazione.
Fornire alla polizia le generalità di un’altra persona reale durante un controllo costituisce reato di calunnia?
Sì, secondo la decisione della Corte di Appello confermata in questa sede, fornire le generalità di un’altra persona che si sa essere innocente (in questo caso, il proprio fratello) integra pienamente il reato di calunnia previsto dall’art. 368 c.p.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti generici e volti a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non è consentita nel giudizio di Cassazione. La Corte può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27869 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SONDALO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione deHa prova anche ai fini della ricostruzione dell’elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all’art. 368 cod. pen., adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della prospettazione, al momento del controllo di polizia, di false generalità (riconducibili al fratello), da parte dell’imputato;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presi nte