Ricorso Inammissibile Calunnia: la Parola alla Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricorso inammissibile per calunnia, fornendo chiarimenti essenziali sui limiti dell’impugnazione di legittimità. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di calunnia emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, ritenuto colpevole di aver accusato falsamente un’altra persona di un reato pur sapendola innocente, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava la motivazione della sentenza impugnata in relazione all’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la sua intenzione criminale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile per Calunnia
La Suprema Corte, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ossia, non riesamina se il dolo fosse presente o meno), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti necessari per essere esaminato.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una conseguenza diretta e onerosa della presentazione di un ricorso giudicato privo di fondamento procedurale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno osservato che la censura presentata dal ricorrente non era altro che una replica di profili già ampiamente vagliati e disattesi sia in primo grado che in appello. I giudici di merito avevano già fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente, basata sulle prove acquisite nel processo.
La Corte di Cassazione ha ribadito il proprio ruolo di giudice di legittimità, non di terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici manifesti. Proporre le stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare un errore di diritto o un’incongruenza palese nel ragionamento dei giudici precedenti, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, cosa non consentita in sede di legittimità. Per questo motivo, il ricorso inammissibile per calunnia è stato rigettato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Evidenzia che un ricorso, per avere una speranza di successo, deve sollevare questioni di puro diritto o vizi di motivazione specifici e rilevanti. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche un aggravio di spese per il condannato. La decisione, pertanto, rafforza il principio di economia processuale e scoraggia la presentazione di ricorsi meramente dilatori o ripetitivi, destinati a un esito scontato e a un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica censura proposta si limitava a replicare argomenti già adeguatamente valutati e respinti dai giudici di merito, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Qual è stato l’oggetto principale del ricorso presentato dall’imputato?
L’oggetto principale del ricorso era la contestazione della motivazione della sentenza d’appello in merito all’elemento soggettivo del reato di calunnia, ovvero il dolo.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47437 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47437 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MANCIANO il 04/03/1958
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, diretta contestare la motivazione resa dalla decisione gravata in ordine al dolo della calunnia contestata al ricorrente, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del m con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensiv coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda pag 5 della sentenza impugnata, dal terz’ultimo capoverso);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.