Ricorso Inammissibile: Quando un Errore Formale Preclude la Giustizia Sostanziale
Nel complesso mondo del diritto processuale penale, i dettagli formali possono avere conseguenze sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illumina un principio cruciale: un ricorso inammissibile crea una barriera invalicabile che impedisce di applicare norme più favorevoli sopravvenute, come la nuova procedibilità a querela introdotta dalla Riforma Cartabia. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue profonde implicazioni.
Il Contesto del Caso: Dal Furto Venatorio alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto venatorio aggravato emessa dal Tribunale. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva dichiarato estinto per prescrizione un altro capo d’imputazione, rideterminando la pena per il reato residuo ma confermando la responsabilità dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando diverse violazioni di legge e vizi di motivazione.
Successivamente, con una memoria aggiuntiva, il difensore ha sollevato una questione decisiva: la Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), entrata in vigore nelle more del ricorso, aveva trasformato il reato contestato in un reato procedibile a querela di parte. Poiché nel caso di specie la querela mancava, la difesa ne chiedeva l’annullamento per improcedibilità.
L’Impatto del Ricorso Inammissibile sulla Procedibilità
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione della querela. Il focus della sua decisione si è concentrato sulla qualità del ricorso originario. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un reale e specifico confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Questa valutazione ha portato a una conseguenza drastica: la dichiarazione di ricorso inammissibile. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l’inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale dinanzi alla Corte di Cassazione. È come se il processo si fermasse un istante prima di poter essere esaminato nel merito.
La Preclusione Processuale e le Norme Sopravvenute
La conseguenza diretta di questa preclusione è che il giudice di legittimità non può prendere in considerazione le questioni di diritto sopravvenute, anche se potenzialmente più favorevoli all’imputato. La causa di inammissibilità, infatti, precede logicamente e giuridicamente l’analisi di qualsiasi altra questione. Pertanto, la possibilità di dichiarare l’improcedibilità del reato per mancanza di querela è stata bloccata sul nascere dalla qualità del ricorso stesso.
le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando principi giurisprudenziali consolidati. In primo luogo, ha ribadito che i motivi di ricorso non possono essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già vagliate nei gradi precedenti, ma devono contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata. La mancanza di tale specificità rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
In secondo luogo, ha affermato con chiarezza che l’inammissibilità del ricorso preclude l’esame di questioni che potrebbero portare a un proscioglimento, incluse quelle relative alle condizioni di procedibilità introdotte da nuove leggi. La formazione del ‘giudicato processuale’ sull’inammissibilità cristallizza la situazione e impedisce di applicare lo ius superveniens (diritto sopravvenuto) più favorevole.
le conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: la fase di impugnazione, e in particolare la redazione del ricorso per Cassazione, richiede il massimo rigore tecnico e argomentativo. Un ricorso formulato in modo generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma può avere l’effetto deleterio di precludere l’applicazione di normative più favorevoli all’imputato, entrate in vigore successivamente. La decisione sottolinea che la correttezza formale non è un mero tecnicismo, ma il presupposto indispensabile per poter accedere a una valutazione di merito e far valere le proprie ragioni sostanziali, condannando l’imputato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Se una legge più favorevole entra in vigore durante il processo, viene sempre applicata?
No. In questo caso, la Corte di Cassazione ha stabilito che se il ricorso è inammissibile, non si costituisce un valido rapporto processuale. Di conseguenza, il giudice non può considerare le nuove norme più favorevoli, come l’introduzione della procedibilità a querela, perché la causa di inammissibilità precede e blocca l’esame di ogni altra questione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e non può più essere messa in discussione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Lucca il 20/02/2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui al cap 3), per essere il medesimo estinto per prescrizione. Ha, pertanto, rideterminato la pena con riferimento al residuo reato di furto venatorio aggravato, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
In data 28/03/2024, il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire memoria e motivi aggiunti con cui chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità dovuta alla mancanza di querela, nonché l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Chiede altresì che il ricorso sia dichiar ammissibile e che venga assegnato ad altra sezione di questa Suprema Corte.
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell’art. 30 Legge 11 febbraio 1992, n. 157; dell’art. 624 cod. pen.; 56 cod. pen.; dell’art. 62, n. 4, cod. pen., nonché manifesta illogicità sul punt violazione art. 131-bis cod. pen. e correlative mancanza o manifesta illogicità sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità perch meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argoment giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specif confronto;
Considerato che, nel giudizio di legittimità, l’inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, COGNOME NOME, Rv. 284155; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, COGNOME NOME, Rv. 284176);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr id te