Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8545 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 6 cod. pen.) nelle conformi sentenze di merito.
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva con conseguente lesione del diritto di difesa,. manifesta illogicità della motivazione; 2. Improcedibilità dell’azione penale ex art. 336 cod. proc. pen. in ordine al reato contestato.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate, concernendo, in realtà, la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
considerato che la Corte di appello ha offerto congrua motivazione in ordine alla superfluità della prova richiesta dalla parte, evidenziando come l’esito identificativo risultante dall’accertamento demandato al perito non lasciasse adito a dubbi sulla identificazione dell’imputato quale autore del furto.
Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la declaratoria d’inammissibilità preclude ogni questione riguardante l’applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, siccome previsto dall’art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall’art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. COGNOME nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regi della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 april 2018, n. 36, ha così stabilito:”In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 april 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela”).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore