Ricorso inammissibile per contestazioni sul merito: la Cassazione ribadisce i limiti del suo giudizio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, riaffermando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza istanza di merito. Il caso in esame riguardava la contestazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva, un tema tanto tecnico quanto cruciale per la determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso in Cassazione. Il fulcro della sua doglianza non riguardava vizi procedurali o errate applicazioni della legge, bensì una valutazione che riteneva ingiusta: il giudizio di equivalenza operato dai giudici di merito nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata. Secondo la difesa, la motivazione della Corte d’Appello su questo specifico punto era insufficiente e illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa sulla constatazione che l’appello tentava, di fatto, di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, un’operazione preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno chiarito che il loro compito non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma di verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici o giuridici.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che il ricorso inammissibile contrastasse unicamente con il giudizio di merito espresso dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione” e aveva condotto un “adeguato esame delle deduzioni difensive”. In altre parole, la sentenza impugnata aveva spiegato in modo coerente e logico perché le attenuanti generiche e la recidiva dovessero essere considerate equivalenti. Quando la motivazione è logicamente strutturata e completa, il giudizio di merito che ne deriva diventa “non censurabile in questa sede”, cioè non può essere messo in discussione davanti alla Cassazione.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante conferma dei limiti del sindacato della Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito per ottenere una riforma della sentenza. È necessario dimostrare che quella valutazione è viziata da un’errata applicazione della legge o da una manifesta illogicità nel ragionamento. Laddove la motivazione sia solida e coerente, come nel caso di specie, il tentativo di rimettere in discussione il merito della decisione si scontra inevitabilmente con una declaratoria di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche per il proponente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, non denuncia vizi di legittimità (come violazioni di legge o difetti di motivazione), ma si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito, la cui decisione è supportata da una motivazione sufficiente e non illogica.
Cosa significa “bilanciamento tra circostanze generiche e recidiva”?
È l’operazione con cui il giudice valuta il peso delle circostanze attenuanti generiche (concesse per ragioni di equità non specificate dalla legge) rispetto all’aggravante della recidiva (la condizione di chi torna a delinquere). Il giudice può ritenerle equivalenti (annullandone gli effetti a vicenda), prevalenti le une sulle altre (con un aumento o una diminuzione di pena) o subvalenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte privata che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10835 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta unicamente il giudizio di riten equivalenza nel bilanciamento tra le generiche e la recidiva quando di contro la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.