Ricorso Inammissibile: La Cassazione sul Bilanciamento tra Attenuanti e Aggravanti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione, per essere esaminata nel merito, deve essere specifica e non limitarsi a contestazioni generiche. In caso contrario, il risultato è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Il caso in esame riguarda la valutazione del bilanciamento tra attenuanti generiche e l’aggravante della premeditazione.
I Fatti del Processo
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Assise d’Appello, lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius (divieto di peggiorare la condanna in appello). Nello specifico, la contestazione verteva sul giudizio di bilanciamento effettuato dal giudice di rinvio, che aveva considerato equivalenti le attenuanti generiche e l’aggravante della premeditazione. Secondo la difesa, tale valutazione sarebbe stata errata e avrebbe penalizzato ingiustamente l’imputato.
La Questione Giuridica: il ricorso inammissibile e la sua motivazione
Il fulcro della questione non è tanto il merito del bilanciamento delle circostanze, quanto la modalità con cui è stato presentato il ricorso. La legge processuale richiede che i motivi di impugnazione siano specifici, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Un ricorso che si limita a una critica generica e astratta della decisione impugnata, senza confrontarsi analiticamente con le motivazioni del giudice, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre sottolineato che l’eventuale rinuncia all’impugnazione è irrilevante quando il ricorso è già originariamente inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza. In primo luogo, l’aggravante della premeditazione era già stata confermata in una precedente sentenza, rendendo la sua esistenza un punto fermo del processo. In secondo luogo, il giudice di rinvio aveva fornito una motivazione adeguata e coerente per giustificare il giudizio di equivalenza tra le circostanze. Questa motivazione teneva conto sia delle modalità concrete del fatto, sia della “allarmante personalità” dell’imputato. Di fronte a una giustificazione così strutturata, il ricorso si è limitato a una contestazione superficiale, senza riuscire a incrinarne la logica giuridica. Pertanto, la Corte ha concluso che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e ben argomentati. La critica a una sentenza deve essere puntuale e basata su vizi specifici, altrimenti si risolve in un tentativo infruttuoso che comporta unicamente ulteriori oneri economici per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché non ha contestato in modo specifico e argomentato la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo al bilanciamento delle circostanze?
La Corte ha confermato la correttezza della decisione del giudice di rinvio, il quale aveva ritenuto equivalenti le attenuanti generiche e l’aggravante della premeditazione, basando la sua valutazione sulle modalità del fatto e sulla personalità dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 432 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 432 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 24/02/1994
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Vincenzo con il qual denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione al giudizio di bilancia tra le attenuanti generiche e l’altra aggravante bilanciabile della premeditazione inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che l’aggravante dell premeditazione è stata ritenuta nella sentenza rescindente e alla luce delle modalità del fatt della allarmante personalità dell’imputato il giudice di rinvio ha confermato il bilanciamen termini di equivalenza, giustificando in modo adeguato e coerente la valutazione rimessagli;
ritenuto che a fronte della originaria inammissibilità del ricorso la rin all’impugnazione non ha rilievo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.