Spaccio di Banconote False: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19297/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, affrontando un caso di spendita di denaro contraffatto. La pronuncia ribadisce principi consolidati in materia, evidenziando come un ricorso inammissibile per banconote false possa derivare da motivi generici o palesemente infondati. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo essere stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato previsto dall’art. 455 del codice penale (spendita e circolazione di monete falsificate), ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello di Cagliari aveva confermato la sua colpevolezza, ritenendo provata la consapevolezza dell’imputato riguardo alla falsità delle banconote e la sua abitudine a compiere tali atti illeciti. Questa conclusione era basata su circostanze specifiche che avevano insospettito la persona offesa, elementi di fatto già cristallizzati nella sentenza di primo grado.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente ha basato il suo appello su tre distinti motivi. I primi due sono stati qualificati dalla Suprema Corte come censure esclusivamente “in fatto” e generiche. In sostanza, l’imputato cercava di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità, senza confrontarsi adeguatamente con la solida motivazione della sentenza impugnata.
Il terzo motivo era ancora più debole, sostenendo che l’euro non fosse la moneta avente corso legale nello Stato. Questa tesi è stata giudicata “manifestamente infondata”. Di fronte a tali argomentazioni, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile per banconote false.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro e conciso le ragioni della sua pronuncia, articolandole in due punti principali.
Genericità e Natura Fattuale dei Primi Motivi
La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. I primi due motivi del ricorrente si limitavano a contestare la valutazione fattuale dei giudici di merito riguardo alla consapevolezza e all’abitualità dello spaccio, senza individuare vizi di legittimità specifici. Tali censure, essendo generiche e di puro fatto, sono state ritenute inammissibili.
Manifesta Infondatezza del Terzo Motivo sul Corso Legale dell’Euro
Il terzo motivo è stato liquidato rapidamente. I giudici hanno sottolineato come l’euro sia, senza alcun dubbio, la moneta avente corso legale in Italia. Ciò è stabilito in modo inequivocabile dal Regolamento (CE) n. 974/1998 e dalla successiva normativa nazionale di recepimento (legge n. 409 del 2001). Sostenere il contrario è un’argomentazione priva di qualsiasi fondamento giuridico, e quindi, manifestamente infondata. L’infondatezza palese di questo motivo ha contribuito in modo decisivo alla declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere fondato su motivi specifici che attengono a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, non su un generico dissenso rispetto alla decisione dei giudici di merito. La presentazione di motivi fattuali o palesemente infondati conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di 3.000,00 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano censure generiche e di fatto, non consentite nel giudizio di Cassazione, mentre il terzo motivo, relativo al corso legale dell’euro, è stato ritenuto manifestamente infondato.
È possibile contestare la valutazione dei fatti di un processo davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (euro 3.000,00) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 455 c.p.
Rilevato che i primi due motivi contengono esclusivamente censure in fatto e comunque generiche in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, che peraltro dedotto la consapevolezza e l’abitudine allo spaccio di banconote false da parte dell’imputato dalle circostanze che hanno insospettito la persona offesa citate nella sentenza di primo grado non impugnata sul punto.
Rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che l’euro è la moneta avente corso legale nello Stato, avendo sostituito quella precedentemente utilizzata ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio del 3 maggio 1998 e delle disposizioni della I. n. 409 del 2001.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 2024