Ricorso Inammissibile Bancarotta: la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di ricorso inammissibile per bancarotta fraudolenta patrimoniale, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare i motivi di ricorso in modo corretto, evitando di introdurre argomenti nuovi o di riproporre questioni già decise in appello. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato dalla Corte di Appello per il reato di bancarotta patrimoniale fraudolenta. Sebbene la Corte territoriale avesse ridotto la pena inflitta in primo grado, la condanna per il reato era stata confermata. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per contestare la sentenza di secondo grado.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile per Bancarotta
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giudicandoli entrambi inammissibili per ragioni distinte ma complementari, che delineano i confini del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: Novità e Ripetitività delle Argomentazioni
Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo:
1. Inedito: Il ricorrente introduceva per la prima volta in Cassazione il concetto di “bancarotta riparata”, una tesi difensiva mai proposta nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ribadito il principio secondo cui non è possibile presentare argomenti completamente nuovi in sede di legittimità, poiché il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito sui punti già discussi.
2. Meramente Riproduttivo: Per quanto riguarda la contestazione sull’elemento soggettivo del reato (cioè l’intenzione di frodare i creditori), la Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte di Appello. Una semplice riproposizione di censure già disattese, senza individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata, non costituisce un valido motivo di ricorso.
Il Secondo Motivo: Doglianze di Fatto e Motivo Nuovo
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le censure mosse erano semplici “doglianze in punto di fatto”, ovvero contestazioni relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione della vicenda, attività che spettano esclusivamente al giudice di merito e non possono essere riesaminate in Cassazione. Inoltre, anche questo motivo introduceva una presunta violazione di legge non dedotta in precedenza, configurandosi quindi come un ulteriore motivo nuovo e, come tale, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo ruolo è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso è ammissibile solo se denuncia specifici vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici della motivazione) presenti nella sentenza impugnata e relativi a questioni già devolute al giudice d’appello.
Nel caso di specie, il ricorrente ha tentato di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito, introducendo tardivamente nuove tesi difensive e riproponendo acriticamente questioni già risolte. Questo comportamento processuale ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso inammissibile per bancarotta.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. La decisione riafferma che per accedere al giudizio di legittimità è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e non nuove, dimostrando un effettivo vizio giuridico o logico nella decisione impugnata, e non un semplice dissenso sulla valutazione dei fatti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile se introduce argomenti mai discussi nei precedenti gradi di giudizio (motivi inediti) o se si limita a ripetere censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello (motivi meramente riproduttivi).
Cosa si intende per motivo ‘inedito’ o ‘nuovo’ in un ricorso?
Significa sollevare per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione una questione di diritto o una tesi difensiva, come quella della ‘bancarotta riparata’ nel caso specifico, che non era stata oggetto di dibattito e decisione nei processi di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2651 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2651 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANTOVA il 27/12/1938
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME Gino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta patrimoniale fraudolenta, riducendo, però, la pena inflitta;
Ritenuto che il primo motivo è inammissibile sotto vari profili:
è inedito nella parte in cui deduce la sussistenza di una “bancarotta riparata”;
è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (pag. 7 del provvedimento impugnato);
Rilevato che il secondo motivo del ricorso è inammissibile in quanto, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, rappresenta un motivo nuovo, inerente a una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024