Ricorso Inammissibile Bancarotta: L’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione, specialmente in materia di reati fallimentari. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per bancarotta proposto da un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione. La decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto, ma deve concentrarsi su precise violazioni di legge.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato dalla Corte d’Appello di Torino per i reati di bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolando diverse censure. I motivi spaziavano dalla contestazione sulla sua effettiva responsabilità alla qualificazione giuridica dei fatti, dal nesso causale tra le sue condotte e il fallimento fino alla mancata concessione di attenuanti e alla commisurazione della pena.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi del Ricorso Inammissibile per Bancarotta
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo di ricorso, riscontrando una costante carenza di specificità e un approccio non consentito in sede di legittimità. Invece di denunciare vizi di legge o errori logici nella motivazione della sentenza d’appello, la difesa ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza però allegare un effettivo travisamento della prova.
La Critica alla Ricostruzione dei Fatti
I primi motivi del ricorso miravano a rimettere in discussione la responsabilità dell’imputato e la qualificazione del reato come bancarotta per distrazione, suggerendo una diversa ipotesi (bancarotta preferenziale). La Corte ha respinto queste argomentazioni, qualificandole come “enunciati assertivi” e una “alternativa ricostruzione dei fatti”, inammissibile in Cassazione. Inoltre, la doglianza sulla bancarotta preferenziale è stata giudicata non specifica, poiché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva già evidenziato la mancanza di prova di una legittima remunerazione per le somme erogate all’imputato.
Genericità delle Censure e Travisamento della Prova
Anche gli altri motivi sono stati ritenuti infondati o generici. La richiesta di derubricare la bancarotta documentale a un’ipotesi meno grave è stata liquidata come generica. Le contestazioni sul nesso causale e sull’elemento psicologico (dolo) sono state definite “manifestamente infondate”, in quanto basate su una concezione errata dei requisiti richiesti dalla legge per i reati contestati. Infine, le lamentele sulla pena e sulle attenuanti sono state respinte perché versate “in fatto” e prive di una reale critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso sulla base di principi consolidati. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non è possibile, in questa sede, chiedere una nuova valutazione delle prove o proporre una propria versione dei fatti, a meno che non si dimostri un palese e decisivo “travisamento della prova”, ovvero che il giudice di merito abbia letto male un atto o ignorato una prova cruciale. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a contrapporre la propria interpretazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Tale approccio rende i motivi di ricorso generici e, quindi, inammissibili.
La Corte ha inoltre sottolineato che la palese inammissibilità dell’impugnazione denota una colpa nel proporla, giustificando la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non basta essere in disaccordo con la sentenza di condanna; è necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione del giudice. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente. La specificità e il rigoroso rispetto dei limiti del giudizio di legittimità sono i pilastri per un’impugnazione efficace.
Perché un ricorso per bancarotta fraudolenta può essere dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, assertivi o si limitano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti già valutati nei gradi di merito, senza indicare specifiche violazioni di legge o un palese travisamento della prova.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la censura è formulata in modo vago e non si confronta in modo puntuale e specifico con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a enunciare un dissenso senza supportarlo con precise critiche giuridiche.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per palesi vizi?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione evidentemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10163 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10163 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CARBONIA il 04/08/1959
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino c ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale;
considerato che:
– il primo motivo di ricorso – con cui si deduce il vizio di motivazione in all’affermazione di responsabilità dell’imputato per entrambi i reati – e il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto dell’imputato sub specie della bancarotta fraudolenta per distrazione e non anche della bancarotta preferenziale – lun muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un’alternativa ricostruzione dei fa il tramite di enunciati assertivi, senza addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01); inoltre, quanto alla prospettata bancarotta preferenzial prospettazione difensiva difetta pure di specificità poiché non si confronta con la motivazion 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) che – in maniera conforme a diritto rimarcato, con riguardo alle erogazioni in favore del ricorrente, che non constasse in alcun mo determinazione dei suoi compensi e più a monte il compimento di attività da remunare;
– il terzo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione della legge penale in alla mancata qualificazione della bancarotta documentale ai sensi dell’art. 217 legge fall.- è generico nella parte in cui assume che sono stati dedotti alla Corte di merito element deporrebbero al più per un agire colposo dell’imputato e rappresenta – dato ex se non dirimente che il fatto dell’imputato avrebbe avuto ad oggetto una sola annualità;
– il quarto e il quinto motivo – con cui si deducono, rispettivamente, il vizio di mo e la violazione di legge penale in ordine al nesso causale tra le condotte e il fallimento dell’imputato rispetto a esso -, sono affidati a enunciati assertivi (anche nella parte in cui la necessità che le distrazioni espongano a pericolo le ragioni creditorie e assumono l’insussi dell’elemento soggettivo) e sono altresì manifestamente infondati nella parte in cui prospett necessità di un nesso causale non richiesto per i delitti in imputazione (Sez. 5, n. 533 del 14/1 – dep. 2017, COGNOME Rv. 269019 – 01; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, COGNOME Rv. 260142 01);
– il sesto motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione della legge penale in alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., al m riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e commisurazione della pena – è del tutto generico e versato in fatto, non muovendo alcuna effet censura alla motivazione della sentenza impugnata e, quanto alla commisurazione della pena detentiva, comunque è manifestamente infondato poiché essa è stata determinata nel minimo;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui co ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 0 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2024.