Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10163 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10163 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino c ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale;
considerato che:
– il primo motivo di ricorso – con cui si deduce il vizio di motivazione in all’affermazione di responsabilità dell’imputato per entrambi i reati – e il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto dell’imputato sub specie della bancarotta fraudolenta per distrazione e non anche della bancarotta preferenziale – lun muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un’alternativa ricostruzione dei fa il tramite di enunciati assertivi, senza addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01); inoltre, quanto alla prospettata bancarotta preferenzial prospettazione difensiva difetta pure di specificità poiché non si confronta con la motivazion 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01) che – in maniera conforme a diritto rimarcato, con riguardo alle erogazioni in favore del ricorrente, che non constasse in alcun mo determinazione dei suoi compensi e più a monte il compimento di attività da remunare;
– il terzo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione della legge penale in alla mancata qualificazione della bancarotta documentale ai sensi dell’art. 217 legge fall.- è generico nella parte in cui assume che sono stati dedotti alla Corte di merito element deporrebbero al più per un agire colposo dell’imputato e rappresenta – dato ex se non dirimente che il fatto dell’imputato avrebbe avuto ad oggetto una sola annualità;
– il quarto e il quinto motivo – con cui si deducono, rispettivamente, il vizio di mo e la violazione di legge penale in ordine al nesso causale tra le condotte e il fallimento dell’imputato rispetto a esso -, sono affidati a enunciati assertivi (anche nella parte in cui la necessità che le distrazioni espongano a pericolo le ragioni creditorie e assumono l’insussi dell’elemento soggettivo) e sono altresì manifestamente infondati nella parte in cui prospett necessità di un nesso causale non richiesto per i delitti in imputazione (Sez. 5, n. 533 del 14/1 – dep. 2017, COGNOME, Rv. 269019 – 01; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini Rv. 260142 01);
– il sesto motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione della legge penale in alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., al m riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e commisurazione della pena – è del tutto generico e versato in fatto, non muovendo alcuna effet censura alla motivazione della sentenza impugnata e, quanto alla commisurazione della pena detentiva, comunque è manifestamente infondato poiché essa è stata determinata nel minimo;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui co ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 0 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2024.