Ricorso Inammissibile per Bancarotta: Quando i Motivi d’Appello sono Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. L’analisi del caso di ricorso inammissibile bancarotta offre spunti essenziali per comprendere i limiti dell’impugnazione di legittimità e i requisiti che un ricorso deve possedere per essere esaminato dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, confermata dalla Corte d’Appello. La responsabilità dell’imputato era stata affermata principalmente per non aver impedito ai propri genitori di effettuare prelievi illeciti di somme di denaro, pregiudicando così gli interessi dei creditori dell’impresa. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a diversi motivi di impugnazione.
Le Doglianze del Ricorrente
Il ricorrente ha basato la sua difesa su più fronti, tentando di scardinare la decisione della Corte d’Appello. Le principali doglianze includevano:
Genericità delle Censure e Travisamento della Prova
L’imputato lamentava che i giudici di merito avessero travisato le prove, in particolare le dichiarazioni testimoniali. Tuttavia, non ha riportato integralmente tali dichiarazioni nel ricorso, limitandosi a evocarle sommariamente. Questo approccio è stato giudicato insufficiente dalla Suprema Corte.
Contestazione sulla Valutazione dei Fatti
Il ricorso contestava la valutazione della cadenza dei prelievi di denaro e la loro destinazione, sostenendo che fossero stati utilizzati per fini gestionali. Inoltre, si faceva riferimento a soggiorni all’estero dell’imputato per dimostrare la sua impossibilità a controllare l’operato altrui.
Richiesta di Riqualificazione del Reato
Infine, la difesa chiedeva di derubricare il reato da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice, un’ipotesi meno grave, e di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p., basando tale richiesta proprio sulla sperata riqualificazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Analisi del Ricorso Inammissibile Bancarotta
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo motivazioni chiare su ciascuno dei punti sollevati. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Innanzitutto, i giudici hanno qualificato le doglianze come generiche e meramente riproduttive di censure già vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni. Questo configura un vizio che porta all’inammissibilità.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che le critiche relative alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e alla ricostruzione dei fatti (come la finalità dei prelievi) costituiscono censure ‘in fatto’. Tali censure mirano a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. La Corte ha inoltre notato che i viaggi all’estero menzionati non erano incompatibili con la sua presenza in Italia in altri periodi, rendendo l’argomento irrilevante.
Infine, la richiesta di derubricazione è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte d’Appello aveva già motivato in modo esauriente perché il fatto costituisse bancarotta fraudolenta. Una volta fornita una qualificazione giuridica corretta e motivata, il giudice non è tenuto a spiegare perché ha escluso altre possibili qualificazioni, che si considerano implicitamente disattese.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio della Corte di Cassazione è necessario formulare motivi di ricorso specifici, che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Il ricorso inammissibile bancarotta in esame serve da monito: l’impugnazione di legittimità richiede un’argomentazione tecnica e puntuale, focalizzata sulla violazione della legge, e non può essere una mera ripetizione delle difese già svolte nei gradi precedenti. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sua condanna.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, ripetitivi di censure già respinte dalla Corte d’Appello e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Qual era l’accusa principale per cui l’imputato è stato condannato?
L’imputato è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la sua responsabilità è stata affermata per non aver impedito ai suoi genitori di effettuare prelievi illeciti di denaro ai danni dei creditori.
La Corte ha accolto la richiesta di riclassificare il reato in bancarotta semplice?
No, la Corte ha ritenuto la richiesta manifestamente infondata. Ha stabilito che, una volta che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta, non era tenuta a fornire ulteriori spiegazioni per escludere la qualificazione meno grave di bancarotta semplice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GEMONA DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e letta la memoria depositata dai difensori dell’imputato.
Considerato che le doglianze svolte con il primo motivo sono generiche e meramente riproduttive di censure già vagliate dal giudice dell’appello con motivazione con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato, come pervero già i motivi d’appello non avevano fatto con la motivazione della sentenza di primo grado. Il ricorrente lamenta in particolare plurimi travisamenti della prova, ma si limita ad evocare dichiarazioni testimoniali solo sommariamente indicate e non riportate compiutamente od allegate in maniera integrale al ricorso, ma soprattutto omette di considerare che la Corte territoriale ha invece valutato tali dichiarazioni, rilevandone la genericità e l’assenza di riscont documentali, che solo in maniera assertiva la difesa sostiene non sia possibile indicare.
Considerato che mere censure in fatto sono poi quelle tese a contestare la valorizzazione della cadenza dei prelievi a confutazione della loro utilizzazione per fin gestionali, mentre inconferenti sono quelle relative ai soggiorni all’estero dell’imputato posto che la sua responsabilità è stata affermata anzitutto per non aver impedito ai genitori di effettuare gli illeciti prelievi. Non di meno è appena il caso di evidenziare come i viag menzionati nel ricorso siano tutti contenuti nel secondo semestre del 2011 e dunque gli stessi non sono incompatibili con la successiva presenza in Italia dell’imputato, come riferito dal teste le cui dichiarazioni sono state valorizzate dalla sentenza impugnata.
Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte, una volta motivatamente qualificato il fatto contestato come bancarotta fraudolenta patrimoniale, non era gravata da ulteriori oneri motivazionali al fine di escludere l alternative qualificazioni invocate dalla difesa, implicitamente disattese.
Considerato che mere censure in fatto sono altresì quelle proposte con i residui motivi in relazione al trattamento sanzionatorio ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., quest’ultima peraltro specificamente invocata d ricorrente facendo leva soprattutto sul presupposto dell’accoglimento della richiesta di derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice, come detto legittimamente respinta dal giudice dell’appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/7/2024