Ricorso Inammissibile Bancarotta: Le Linee Guida dalla Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia di reati fallimentari. Il caso in esame riguardava un ricorso inammissibile per bancarotta, attraverso il quale la Suprema Corte ha ribadito la necessità di formulare motivi specifici e pertinenti, pena il rigetto dell’impugnazione. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando e perché un ricorso non supera il vaglio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per i reati di bancarotta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato dal solo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma confermando nel resto la condanna.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando tre distinti motivi di doglianza:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omesso esame di una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria.
2. Il vizio di motivazione circa la sua responsabilità per la bancarotta da operazioni dolose, nonostante l’assoluzione per la bancarotta distrattiva.
3. Il vizio di motivazione riguardo la sussistenza dell’aggravante del danno di grave entità, ritenuta priva di un adeguato accertamento.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile per bancarotta
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascuno dei motivi, concludendo per la loro totale inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione, che rafforzano i principi procedurali in tema di ricorso inammissibile per bancarotta.
Il Primo Motivo: Genericità della Richiesta Istruttoria
Il primo motivo è stato giudicato generico. La Suprema Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già dato atto dell’avvenuta acquisizione della documentazione richiesta dalla difesa. La richiesta di una perizia, inoltre, era stata implicitamente rigettata, poiché il giudice può disporla solo quando sia impossibile decidere sulla base degli atti disponibili, condizione non riscontrata nel caso di specie. Il motivo di ricorso, quindi, non si confrontava con le ragioni, seppur implicite, della decisione del giudice di merito.
Il Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza sulla Distinzione tra Reati
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. L’imputato sosteneva una contraddizione tra l’assoluzione per la bancarotta patrimoniale e la condanna per quella da operazioni dolose. La Cassazione ha respinto questa tesi, richiamando la consolidata giurisprudenza (tra cui Cass. Pen., Sez. 5, n. 12945/2020) che ha chiarito le differenze logiche e giuridiche tra le due fattispecie. Non vi è, quindi, alcuna automatica implicazione tra l’assoluzione per un reato e la responsabilità per l’altro.
Il Terzo Motivo: Ripetitività delle Censure
Infine, il terzo motivo è stato considerato indeducibile, ovvero non proponibile in sede di legittimità. La Corte ha rilevato che la difesa si era limitata a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti giuridici usati nella sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione degli argomenti del grado precedente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di merito. I motivi di ricorso devono evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, i motivi presentati sono stati giudicati carenti sotto ogni profilo: il primo era generico, il secondo giuridicamente errato e il terzo meramente riproduttivo. Di conseguenza, il ricorso non ha superato il filtro di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un messaggio chiaro a chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione: è fondamentale articolare motivi specifici, pertinenti e che si confrontino dialetticamente con la decisione del giudice precedente. Un ricorso inammissibile per bancarotta, come in questo caso, non solo non porta alla riforma della sentenza, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base dell’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono formulati in termini generici, sono manifestamente infondati perché in contrasto con principi di diritto consolidati, oppure sono meramente riproduttivi di argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
L’assoluzione per bancarotta patrimoniale esclude automaticamente la condanna per bancarotta da operazioni dolose?
No. La Corte ha chiarito, richiamando la giurisprudenza esistente, che si tratta di due fattispecie di reato con differenze logiche e giuridiche. Pertanto, l’assoluzione da una non comporta necessariamente l’insussistenza dell’altra.
Un giudice è sempre obbligato a disporre una perizia se richiesta dalla difesa?
No. Secondo quanto emerge dalla decisione, il giudice può disporre una perizia solo se ritiene impossibile decidere sulla base degli atti e delle prove già acquisite. Se il quadro probatorio è considerato sufficiente, la richiesta può essere implicitamente o esplicitamente rigettata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39039 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39039 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto NOME COGNOME dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, confermandone la condanna per i reati di bancarotta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale;
che avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato articolando tre motivi d’impugnazione, a mezzo dei quali deduce: a) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’omesso esame dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria; b) vizio d motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta d operazioni dolose a fronte dell’assoluzione per bancarotta distrattiva; c) vizio motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno grave, in assenza di un accertamento in ordine alla sussistenza del danno e alla sua riconducibilità alle condotte contestate;
che il primo motivo di ricorso è formulato in termini di generici, avendo la Corte territoriale dato atto dell’acquisizione documentale richiesta (cfr. pag. 6 della senten impugnata) e, attraverso le deduzioni offerte in relazione alla ritenuta responsabilit per il reato di bancarotta da operazioni dolose, delle ragioni fondanti il rigetto (implic della richiesta di perizia, che, com’è noto, può essere disposta solo a fronte della rileva impossibilità di decidere allo stato degli atti;
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha dato atto delle differenze logich e giuridiche tra le due fattispecie (ex multis, Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071);
che il terzo motivo di ricorso è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argoment giuridici dal giudice di merito, con i quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 12 sentenza impugnata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorren condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il Consig iere estensore
#Presidente