Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30853 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ESTE il DATA_NASCITA
NOME nato a STANGHELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenz della Corte di appello di Brescia che, rideterminando il trattamento sanzionat in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale i ricorrenti stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta semplice documentale;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorr denunziano la violazione della legge in ordine al raggiungimento della prova del loro negligenza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criter valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il qual motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni d convincimento (si veda, in particolare, pag.9);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello d “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti censur la manifesta illogicità della motivazione asserendo la contraddittorietà intri nel riconoscimento, in capo alla COGNOME, del ruolo di prestanome e la succes imputazione del fatto a titolo di colpa, è generico per indeterminatezza pe privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta da cui risulta (cfr. pag. 7) il pieno coinvolgimento della COGNOME gestione della società nonostante il suo ruolo di prestanome, nel ricorso vengono indicati gli elementi che sono alla base della censura formulata e qui non viene consentito a questo giudice dell’impugnazione di individuare i ril mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato peraltro che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibi perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di qu già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovend le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto ometto di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sent oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 27771 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Ca delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
consigliere (slensore
Il Presidente