Ricorso Inammissibile Bancarotta: la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14276 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, affrontando un caso di ricorso inammissibile bancarotta. La decisione sottolinea come la manifesta infondatezza e la novità dei motivi proposti conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso offre uno spaccato chiaro delle dinamiche processuali nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta, specificamente per l’occultamento della documentazione contabile, ai sensi degli articoli 216 e 223 della Legge Fallimentare. La condanna, emessa dal Tribunale di Palermo, era stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello, che aveva ridotto la durata delle pene accessorie ma confermato la responsabilità penale dell’imputato.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente contestava la sussistenza del reato e del dolo specifico, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse difettosa, contraddittoria o palesemente illogica.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile bancarotta
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale: la manifesta infondatezza e la novità dei motivi di ricorso. Questi due elementi, analizzati congiuntamente, hanno reso impossibile per la Corte entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che le censure relative al difetto di motivazione non trovavano riscontro nel provvedimento impugnato. Al contrario, sia la sentenza di primo grado che quella d’appello avevano fornito una motivazione adeguata e logica riguardo agli elementi costitutivi del reato. In particolare, era già stato ampiamente dimostrato l’occultamento della documentazione contabile e la sussistenza del dolo specifico, ovvero l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori.
In secondo luogo, la Cassazione ha qualificato il motivo di ricorso come nuovo. Ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile presentare in sede di legittimità questioni che non siano state sollevate nei precedenti gradi di giudizio. Poiché le violazioni di legge dedotte non erano state oggetto dei motivi di appello, esse non potevano essere validamente proposte per la prima volta davanti alla Suprema Corte. Questa preclusione processuale ha reso il ricorso intrinsecamente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state severe. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendola una sanzione equa data la natura del ricorso. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere il merito dei fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. La presentazione di motivi pretestuosi o nuovi non solo non porta all’accoglimento del ricorso, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, tra le altre cause, quando i motivi sono manifestamente infondati, cioè non trovano riscontro nel provvedimento impugnato, oppure quando sono ‘nuovi’, ovvero sollevano questioni di legge non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, come l’appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dal giudice in via equitativa.
Perché la Corte ha ritenuto infondata la critica sulla mancanza di dolo specifico?
La Corte ha ritenuto la critica manifestamente infondata perché ha evidenziato che sia la sentenza di primo grado sia quella della Corte d’Appello avevano già fornito una motivazione adeguata e sufficiente sulla sussistenza del dolo specifico e sull’avvenuto occultamento della documentazione contabile, rendendo le lamentele del ricorrente prive di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14276 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, riducendo la durata delle pene accessorie, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 21 febbraio 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, legge fall., e l’aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che il motivo di ricorso, con cui l’imputato lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 217, secondo comma, e 224, primo comma, n. 2, legge fall., e vizio di motivazione, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugNOME; al riguardo, giova evidenziare che già nella sentenza di primo grado, cui ha fatto espresso rinvio anche la Corte di appello, è stato affermato che vi è stato occultamento della documentazione ed è stata offerta adeguata motivazione circa la sussistenza del dolo specifico;
che il suddetto motivo di ricorso è nuovo, inerendo a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, e, quindi, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.