Ricorso Inammissibile Bancarotta: La Specificità dei Motivi è Cruciale
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È fondamentale presentare motivi di ricorso chiari, specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per bancarotta possa derivare proprio dalla genericità delle argomentazioni difensive. L’ordinanza n. 10038/2024 della Settima Sezione Penale ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta Semplice al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta semplice, ai sensi dell’art. 217 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare). La condanna, emessa dal Tribunale di Nola, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due punti principali:
1. Una presunta motivazione apparente da parte della Corte d’Appello riguardo alla sua responsabilità penale.
2. La mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto, che avrebbe potuto portare a un’esclusione della punibilità.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile per Bancarotta
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato integralmente inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione critica della struttura stessa dei motivi presentati, giudicati inadeguati a innescare un reale controllo di legittimità.
La Genericità del Primo Motivo
Secondo i giudici, il primo motivo di ricorso non era altro che una pedissequa reiterazione delle argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello. Il ricorrente si era limitato a esprimere “mere doglianze in punto di fatto”, senza però formulare una critica argomentata e specifica contro la logica della sentenza impugnata. In altre parole, l’atto ometteva di svolgere la sua funzione tipica: quella di individuare vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello. Per questo motivo, i giudici hanno qualificato i motivi come “non specifici ma soltanto apparenti”.
L’Indeterminatezza del Richiamo all’Art. 131-bis c.p.
Anche il secondo motivo, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato giudicato generico. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato gli elementi concreti su cui si basava la sua richiesta, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Di fronte a una motivazione logicamente corretta della Corte d’Appello, il ricorso non forniva al giudice dell’impugnazione gli strumenti per individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di inammissibilità ribadendo che un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico. Non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati, né una contestazione generica della ricostruzione dei fatti. La sentenza impugnata era stata giudicata immune da vizi logici e ben argomentata riguardo alla condotta dell’imputato. Pertanto, in assenza di critiche specifiche e pertinenti, il ricorso non poteva che essere respinto.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia l’importanza cruciale di una difesa tecnica che non si limiti a contestare l’esito del giudizio, ma che sappia individuare e argomentare con precisione i vizi di legittimità della decisione impugnata. Un ricorso inammissibile per bancarotta o per qualsiasi altro reato comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La specificità e la pertinenza dei motivi non sono mere formalità, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si risolvevano in una ripetizione di argomentazioni già respinte in appello e non contenevano una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, mancando quindi dei requisiti di legge.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “non specifici ma soltanto apparenti”?
Significa che, pur essendo formalmente presentati, i motivi non assolvono alla loro funzione di critica argomentata alla sentenza, ma si limitano a essere mere lamentele sui fatti o a ripetere questioni già esaminate, senza individuare vizi logici o giuridici specifici che la Corte di Cassazione possa esaminare.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10038 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29 marzo 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Nola per il reato di bancarotta semplice di cui alli art. 217 del R.D. 267/1942.
-Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta una motivazione apparente in ordine al giudizio di penale responsabilità – è costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, argomenta sulla condotta dell’imputato ( pagg. 3 e 4 );
-quanto al richiamo all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.,la censura è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Presidente