Ricorso Inammissibile Bancarotta: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre uno spaccato fondamentale sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare quando si discute di reati gravi come la bancarotta fraudolenta. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine della procedura penale: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. Il caso riguarda un ricorso inammissibile bancarotta proposto da un imprenditore, giudicato tale perché i motivi erano una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Il Percorso Giudiziario del Caso
L’imputato era stato condannato in primo grado per diverse fattispecie di bancarotta. La Corte d’Appello di Brescia aveva parzialmente riformato la sentenza, confermando la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Un terzo capo d’imputazione era stato invece riqualificato in bancarotta preferenziale, con una conseguente rideterminazione della pena complessiva.
Nonostante la parziale riforma, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso alla Suprema Corte
Il ricorrente ha contestato la sentenza d’appello su due fronti:
1. Inadeguatezza della motivazione: Sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato adeguatamente le dichiarazioni testimoniali a suo favore relative al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
2. Insufficiente motivazione sulla qualificazione giuridica: Lamentava che la motivazione fosse carente riguardo alla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di riconsiderare elementi di prova e la loro interpretazione, un’operazione tipica dei giudizi di merito (primo grado e appello).
Le Motivazioni della Corte: Perché il Ricorso Inammissibile Bancarotta è Stato Respintp
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. I giudici hanno sottolineato che entrambi i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, non introduceva nuove e specifiche critiche di diritto contro la sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di rivalutare le prove o di sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici di merito, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché i motivi del ricorso erano ‘riproduttivi’ e non ‘scanditi da specifica critica’ delle argomentazioni della sentenza d’appello, essi sconfinavano in una richiesta di riesame del fatto, inammissibile in Cassazione. Questo ha portato inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile bancarotta.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito; è necessario individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata, come errori nell’interpretazione di una norma di legge o vizi logici manifesti nella motivazione. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti fattuali già respinti è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. La decisione serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede argomentazioni giuridiche rigorose, non una terza occasione per discutere i fatti.
Perché il ricorso per bancarotta fraudolenta è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una specifica critica giuridica alla sentenza impugnata, configurandosi come una richiesta di riesame dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato in via definitiva?
L’imputato è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale. Un’altra accusa era stata riqualificata in bancarotta preferenziale dalla Corte d’Appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso 3.000,00 Euro) a favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALZANO LOMBARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di cui agli artt. 223 e 216 I. f. limitatamente ai punti 2 (bancarotta fraudolenta patrimoniale) e 3 (bancarotta fraudolenta documentale) della imputazione; mentre ha riqualificato come bancarotta preferenziale il delitto di cui al punto 1, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che lamentano l’inadeguatezza della motivazione in ordine alle dichiarazioni testimoniali difensive in merito al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e l’insufficiente motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto di bancarotta fraudolenta documentale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. rispettivamente pag. 5 e pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024