Ricorso Inammissibile per Bancarotta: L’Importanza della Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. La pronuncia riguarda un caso di ricorso inammissibile per bancarotta fraudolenta e offre spunti cruciali sull’onere di specificità che grava sulla parte che impugna una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato dalla Corte d’Appello di Ancona per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi per contestare la decisione dei giudici di secondo grado.
Il ricorso mirava a ottenere l’annullamento della sentenza, lamentando varie violazioni di legge, un’errata commisurazione della pena e il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante specifica.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile per Bancarotta
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti dall’imputato, giungendo a una conclusione netta: l’intero ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione.
La Genericità e Astrattezza dei Primi Motivi
I primi due motivi di ricorso, che lamentavano violazioni di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale, sono stati giudicati inammissibili per più ragioni concorrenti. La Corte ha rilevato che le argomentazioni erano:
* Non pertinenti: citavano situazioni che non avevano attinenza con il caso specifico.
* Astratte: si risolvevano in enunciazioni teoriche senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Mancava, in sostanza, un dialogo critico con la decisione della Corte d’Appello.
Questo dimostra che non è sufficiente elencare presunte violazioni di legge; è necessario spiegare in che modo tali violazioni si siano concretizzate nel caso di specie e abbiano viziato il ragionamento del giudice di merito.
La Manifesta Infondatezza del Motivo sulla Pena
Il terzo motivo contestava la violazione dell’art. 133 del codice penale, relativo ai criteri di commisurazione della pena. Anche questa doglianza è stata respinta come manifestamente infondata. La Cassazione ha sottolineato che il giudice d’appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, spiegando di aver applicato la pena nel minimo edittale e di averla ulteriormente ridotta nella misura massima possibile grazie alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, la lamentela era palesemente pretestuosa.
L’Inammissibilità della Richiesta di Attenuante Speciale
Infine, il quarto motivo riguardava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 219, terzo comma, della legge fallimentare (per i casi di particolare tenuità). La Corte ha dichiarato anche questo motivo inammissibile, evidenziando come fosse una mera riproposizione di un motivo d’appello già intrinsecamente generico. L’imputato, a fronte di distrazioni di valore cospicuo, non aveva indicato quali elementi concreti e specifici avrebbero dovuto portare al riconoscimento dell’attenuante.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del sistema delle impugnazioni: il ricorso non può essere una lamentela generica, ma deve consistere in una critica puntuale e argomentata della decisione che si contesta. I giudici di legittimità non sono chiamati a riesaminare l’intero processo, ma solo a verificare la correttezza giuridica della sentenza sulla base di motivi specifici. Un ricorso che si limita a enunciazioni astratte o a ripetere genericamente le doglianze già esposte in appello, senza confrontarsi con le risposte fornite dal giudice precedente, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando definitivamente la condanna.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in una materia complessa come la bancarotta, richiede rigore, specificità e un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare. Per evitare un ricorso inammissibile per bancarotta, è indispensabile che i motivi non siano astratti, ma calati nella realtà processuale, evidenziando in modo chiaro e argomentato gli errori di diritto o di motivazione commessi dal giudice di merito. In assenza di tali requisiti, l’impugnazione si rivela uno strumento inefficace, con l’unica conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggravare i costi per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, astratti, non pertinenti al caso o se non si confrontano criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, come avvenuto nel caso di specie.
È sufficiente lamentare una pena troppo alta per ottenere una riduzione in Cassazione?
No, non è sufficiente. Se il giudice di merito ha motivato adeguatamente la scelta della pena, applicando il minimo previsto dalla legge e riducendolo ulteriormente per le attenuanti generiche, la contestazione risulta manifestamente infondata.
Cosa è necessario per ottenere l’attenuante speciale per bancarotta di particolare tenuità?
Per richiedere l’applicazione di questa attenuante, il ricorso deve indicare in modo specifico e concreto quali elementi, eventualmente trascurati dal giudice, dimostrino la scarsa rilevanza del fatto, soprattutto a fronte di distrazioni patrimoniali di valore cospicuo. Una richiesta generica è inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47205 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTEGIORGIO il 07/12/1970
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale;
Ritenuto che i primi due motivi, che deducono ai sensi dell’art. 606, coma 1 lett. b), cod. proc. pen. varie violazioni di legge, sono inammissibili sotto vari concorrenti profili: citano situazioni non pertinenti e si risolvono in assunti astratti privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione;
Il terzo motivo, che si appunta sulla violazione dell’art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha spiegato che la pena è stata applicata nel minimo edittale ulteriormente ridotto, nella misura massima consentita, per le circostanze attenuanti generiche;
Il quarto motivo, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall., è inammissibile in quanto era già intrinsecamente generico l’omologo motivo di appello – privo di specificità in quanto, a fronte del valore cospicuo delle distrazioni, non indicava quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto integrare l’attenuante richiesta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024