Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SARNICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riten per la prima la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in mitius nei suoi confronti il trattamento sanzionatorio e le ha concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna del certificato del casellario giudiziale; ha rideterminato in mitius la durata delle pena accessorie fallimentari irrogate al secondo; e ha confermato la condanna di entrambi per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato, dato che le Sezioni Unite hanno già chiarito che «il giudice penale investito del giudizio relativo a reat bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impres e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’impren (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOMECOGNOME Rv. 239398 – 01);
ritenuto che il secondo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi, lungi dal contenere censu di legittimità hanno prospettato, senza addurre il travisamento della prova, un alternati apprezzamento del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) in relazione, rispettivamente, alla sussistenza delle condotte distrattive e della bancaro fraudolenta documentale, nonché in relazione all’elemento soggettivo; e che il secondo motivo di entrambi i ricorsi è del tutto generico nella parte in cui assume l’inutilizzabilit dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., sia perché ha prospettato in mani apodittica il difetto dei presupposti di applicabilità della detta norma processuale, sia perché, tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisivi in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 – dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 – 01), profilo rispetto al quale le impugnazioni sono del tutto carent ritenuto che anche il quarto motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME non contiene affatto rituali censure di legittimità ma, oltre a perorare una alternativa lettura elementi in atti rispetto al concorso dell’imputata nei delitti, deduce il travisamento della p per il tramite di una indicazione monca e parcellizzata di talune dichiarazioni (Sez. 2, 46288/2016, cit.; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01);
ritenuto che il quarto motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha considerato di scarso rilievo, in particolare alla della sua collocazione rispetto al tempo dei reati in imputazione, il percorso terapeuti intrapreso dall’imputato, ed ha indicato nella gravità degli specifici fatti da lui commessi, ne
2 GLYPH
ruolo nella vicenda e nei suoi precedenti penali i dati meritevoli significativi); e il rico reiterato le medesime allegazioni già disattese;
rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena osservato, quanto esposto nella memoria in data 7 novembre 2023 presentata nell’interesse degli imputati, con la quale sono state reiterate le allegazioni contenute nei ricorsi;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.