Ricorso Inammissibile Bancarotta: La Cassazione Sancisce la Necessità di Motivi Specifici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile bancarotta proposto da un imputato, condannato per reati gravi come la bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. La decisione sottolinea come argomentazioni generiche e non pertinenti non possano scalfire la solidità di una sentenza ben motivata.
I Fatti del Processo e la Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per bancarotta fraudolenta, sia nella forma distrattiva che documentale. La Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto che, secondo l’accusa, aveva contribuito al dissesto di una società. La difesa dell’imputato si basava su una linea argomentativa precisa: egli si era trovato a gestire l’azienda in un periodo critico, durante la detenzione dell’amministratore formale, e aveva agito “al meglio delle sue capacità”. Inoltre, sosteneva che, data la natura dell’attività (accesso a cantieri edili), non fosse strettamente necessario un conto corrente, giustificando così alcune anomalie gestionali.
Il Ricorso per Cassazione e le Tesi Difensive
Di fronte alla conferma della condanna in appello, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione. La difesa ha riproposto le stesse argomentazioni, focalizzandosi sul fatto che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato il contesto operativo e le difficoltà gestionali. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza, sostenendo che le circostanze di fatto avrebbero dovuto portare a una valutazione diversa della sua condotta.
Analisi del Ricorso Inammissibile Bancarotta da Parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha adottato una posizione netta, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. I giudici hanno evidenziato come i motivi presentati dall’imputato fossero del tutto privi di un reale confronto con le “ampie e ragionevoli argomentazioni” della sentenza impugnata. In pratica, la difesa si è limitata a ripetere le proprie tesi senza contestare punto per punto le ragioni che avevano portato i giudici d’appello a confermare la condanna.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto le ragioni del ricorso non solo generiche, ma anche non pertinenti rispetto al nucleo della decisione di condanna. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite, i giudici hanno ribadito che un ricorso è inammissibile quando i motivi sono slegati dalla logica argomentativa della sentenza che si intende criticare. Le giustificazioni addotte dall’imputato (aver gestito “al meglio delle capacità” e l’inutilità di un conto corrente) sono state considerate irrilevanti per confutare le accuse di distrazione di beni e di irregolarità contabili che fondavano la condanna. Di conseguenza, il ricorso non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: per portare una questione all’attenzione della Corte di Cassazione non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita, ma è indispensabile formulare critiche specifiche, tecniche e pertinenti, che si confrontino direttamente con la motivazione della decisione impugnata. In assenza di tali requisiti, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il proponente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici, privi di un confronto specifico con le ampie e ragionevoli argomentazioni della decisione impugnata e, di conseguenza, non pertinenti rispetto alla logica della condanna.
Qual era la principale linea difensiva dell’imputato?
L’imputato sosteneva di aver gestito la società “al meglio delle sue capacità” durante un periodo difficile (la detenzione dell’amministratore formale) e che per l’attività svolta, legata all’accesso a cantieri edili, non era necessario un conto corrente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47119 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROVATO il 27/11/1967
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale;
Considerato che l’imputato, con l’unico motivo proposto, censura la predetta decisione per vizio di motivazione, che deriverebbe dal non aver considerato che egli si era trovato a gestire la società durante il periodo di detenzione dell’amministratore formale e lo aveva fatto “al meglio delle sue capacità” e che, trattandosi di attività di accesso ai cantieri edili, non era necessario un conto corrente;
Ritenuto tale motivo privo di confronto con le ampie e ragionevoli argomentazioni della decisione impugnata e di qui inammissibile, anche per la non pertinenza delle ragioni poste a fondamento dello stesso rispetto alla decisione di condanna (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024